Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

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garantire la sicurezza della loro infrastruttura (p.es. radiocomunicazione di sicurezza o misure di autosalvataggio).

2.4.3 Creare una regolamentazione chiara per il finanziamento dei costi di mantenimento

In linea di principio il servizio di protezione della popolazione e dunque l'organizzazione e il finanziamento dei servizi di difesa pubblici sono di competenza dei Cantoni. In base alla legislazione federale, i gestori di linee ferroviarie sono tenuti a garantire la sicurezza dell'esercizio. Tuttavia, finora non si è provveduto a stabilire concretamente fino a che punto si spinge questo obbligo e se il principio di causalità previsto nella legislazione sulla protezione dell'ambiente è applicabile al finanziamento delle prestazioni.

Negli ultimi anni è aumentata la pressione dei Cantoni nei confronti dei GIF affinché partecipino in misura adeguata ai costi di mantenimento dei servizi di difesa pubblici. I Cantoni chiedono una ripartizione dei costi in funzione del principio della causalità. Va inoltre tenuto presente che le aziende private, tramite le assicurazioni sui fabbricati, e l'USTRA quale gestore delle strade nazionali partecipano già ai costi di mantenimento dei servizi di difesa.

2.4.4 Regolamentazione proposta: i GIF partecipano ai costi di mantenimento dei servizi di difesa

In questo contesto, i Cantoni, l'UTP, le FFS, la BLS e l'Amministrazione federale hanno istituito un gruppo di lavoro incaricato di analizzare le basi legislative. Il gruppo ha definito i requisiti per i singoli servizi di difesa (vigili del fuoco e servizio d'intervento in caso di incidenti chimici) e ha presentato possibili modelli di ripartizione dei costi e di partecipazione delle ferrovie ai costi di mantenimento dei servizi di difesa.

Le ferrovie devono essere obbligate a partecipare ai costi. A questo scopo la legge sulle ferrovie va adeguata in modo che i GIF siano tenuti ad assumersi i costi di mantenimento dei servizi di difesa cantonali nella misura in cui questi forniscano prestazioni nell'ambito di interventi compiuti all'interno di impianti ferroviari. Attualmente, infatti, una partecipazione delle ferrovie ai costi di mantenimento sostenuti dai Cantoni non è obbligatoria.

In questo modo i Cantoni ottengono i mezzi necessari a garantire anche a lungo termine una gestione adeguata degli incidenti concernenti l'infrastruttura ferroviaria. Inoltre, i fondi ricevuti consentono loro di acquistare anche mezzi d'intervento specifici per la ferrovia.

Sulla base delle conclusioni cui è giunto, il gruppo di lavoro ha formulato una proposta circa la procedura da seguire in materia. La procedura proposta funge da base per la futura elaborazione di convenzioni sulle prestazioni tra i Cantoni e i GIF. Le convenzioni andranno naturalmente adeguate di comune accordo tra le parti in funzione delle situazioni concretamente date in ogni regione e impianto ferroviario. In tale ambito, il Consiglio federale non intende dunque emanare prescrizioni di validità generale.