Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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proposta, l’esecuzione, a partire dal 1° gennaio 2012, viene essenzialmente semplificata, in quanto le vecchie traversine non potranno più essere utilizzate.

3.9 Prodotti refrigeranti

Allegato 2.10 numero 1 capoverso 4 e numero 7 capoverso 5

L’ORRPChim fissa nel numero 7 capoverso 5 allegato 2.10 l'obbligo di autorizzazione per gli impianti stazionari con più di 3 kg di prodotti refrigeranti stabili nell'aria. Tale disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorigeno permanentemente chiuso negli edifici abitativi, l’entrata in vigore dell’obbligo di autorizzazione, nella prima revisione dell’ORRPChim, era stata fissata al 1° gennaio 2009, ma dato che lo stato della tecnica (possibilità di applicazione di prodotti refrigeranti naturali) determinante per un’autorizzazione in questo campo di applicazione delle pompe di calore non è sostanzialmente mutato, l’inizio è stato ulteriormente spostato di altri quattro anni al 1° gennaio 2013. Si prevede attuare la modifica nell’ambito della seconda revisione dell’ordinanza sui prodotti chimici,

(OPChim), che si trova attualmente nella seconda consultazione degli uffici. Qualora la

modifica non dovesse essere decisa in tale ambito, essa non potrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2009 e centinaia di domande per l’installazione di pompe di calore in edifici abitativi che funzionano con sostanze aventi impatto sul clima dovrebbero essere autorizzate. Onere ingiustificato sia per i richiedenti, sia per le autorità esecutive cantonali. Poiché gli ambienti interessati hanno già nettamente approvato il termine di transizione precedente si è supposto che l’attuale proroga possa essere adottata senza audizione. Per l’ulteriore proroga del termine transitorio continuano a valere le ragioni tecniche addotte a suo tempo:

• all’inizio del 2008, la quota di mercato degli impianti di pompe di calore per abitazioni

che non funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria, ammontava a pochi punti percentuale. Per questo motivo dovrebbero essere autorizzate praticamente tutte le domande relative a impianti di pompe di calore per abitazioni che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria perché gli impianti corrispondono allo stato della tecnica. L’onere di diverse migliaia di domande l’anno sarebbe sproporzionato.

• Lo sviluppo tecnico nel settore delle pompe di calore domestiche lascia presagire che

entro la data di entrata in vigore dell’obbligo di autorizzazione, ossia entro il 2013, le innovazioni citate siano state introdotte in misura sufficiente da rinunciare alle sostanze stabili nell’aria.

• Anche con la nuova data di entrata in vigore si garantisce che nelle abitazioni sa-

ranno installate soltanto pompe di calore adeguate allo sviluppo della tecnica.

Se alla fine del 2012 dovesse emergere che per piccoli impianti non è possibile rinunciare come in passato a prodotti refrigeranti stabili nell’aria, l’UFAM esaminerà se la quantità attualmente determinante di 3 kg debba essere aumentata anche se in misura minima.

Viene effettuata una precisazione redazionale al numero 1 capoverso 4: il termine “fornitura” viene sostituito con il termine “produzione”. La ristrutturazione della parte refrigerante degli impianti esistenti è pure soggetta ad autorizzazione ai sensi del numero 3.3