Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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Numero 6.3 Obbligo di notifica: Le parti assoggettate alla tassa devono comunicare all’organizzazione le quantità di pile immesse sul mercato per permettere alla stessa di stabilire l’ammontare della tassa. La notifica all’UFAM, che per motivi ecologici era stata sinora suddivisa per sostanze e tipi d’impiego, viene allegata alla prima notifica all’organizzazione, riducendo in tal modo l’onere amministrativo delle parti assoggettate. A sua volta, l’organizzazione notifica annualmente all’UFAM i dati corrispondenti.

I fabbricanti esentati alla tassa devono trasmettere i dati necessari per la valutazione ecologica relativi alle pile immesse sul mercato all’organo di notifica incaricato dall’UFAM, il quale a sua volta mette i dati in questione a disposizione dell’UFAM. Poiché l’operazione non implica nessun flusso di denaro, l’Ufficio farà in modo che la procedura di notifica sia semplificata al massimo e il dispendio amministrativo sia ridotto al minimo.

Numero 8 Disposizioni transitorie: i periodi di transizione per l’immissione sul mercato di pile portatili contenenti cadmio sanciti nel capoverso 1 sono impostati in maniera tale da permettere che il divieto d’importazione di pile sfuse entri in vigore contemporaneamente all’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza, ossia il 1° maggio 2009. Le pile importate prima di questa data potranno essere vendute (al dettaglio) fino all’esaurimento delle scorte (lettera a). Per apparecchiature con pile contenenti cadmio incorporate, la prima immissione sul mercato (inclusa l’importazione in Svizzera) sarà ancora autorizzata per un semestre, vale a dire fino al 1° dicembre 2009. Fino a quella data il commercio al dettaglio potrà ancora vendere sino a esaurimento delle scorte (lettera b) le apparecchiature provviste di pile che non rispettano il valore limite per il cadmio. Una simile impostazione dei periodi di transizione evita che apparecchiature tuttora in buono stato finiscano nei rifiuti. In tal modo, si evita altresì l’importazione in Svizzera di grandi quantità di accumulatori sfusi al nickel-cadmio non più commerciabili nella UE.

I capoversi 2 e 3 regolamentano le disposizioni per l’etichettatura secondo cui le pile sfuse e le pile contenute in apparecchi e veicoli devono soddisfare le prescrizioni concernenti l’etichettatura di cui al numero 4.1 capoverso 1 entro il 1° gennaio 2009, data in cui entrerà in vigore la modifica dell’ordinanza. Le pile e gli apparecchi e veicoli che contengono pile, immessi sul mercato prima di tale data, possono anch’essi essere venduti nel commercio al dettaglio sino a esaurimento delle scorte (cpv. 2 lett. a e b). I requisiti di etichettatura non si applicano nemmeno alle pile portatili contenenti cadmio contenute in apparecchi, che secondo il capoverso 1 lettera b possono essere ancora immessi sul mercato (cpv. 2 lett. c).

Il capoverso 3 prevede, in conformità con le prescrizioni della direttiva CE sulle pile, un periodo di transizione fino al 25 settembre 2009 relativo all’etichettatura di pile portatili per quanto attiene alla loro capacità. Termine che potrebbe ancora variare a seconda degli ulteriori sviluppi già menzionati che avranno luogo nell’UE.

Le disposizioni transitorie così configurate sono adeguate alla strategia prevista nell’UE. La proposta COM(2008)211 della Commissione del 29 aprile 2008 prevede segnatamente una modifica della direttiva 2006/66/CE, la quale stabilisce che le pile legalmente immesse sul mercato dello spazio economico della CEE prima del 26 settembre 2008 e le pile ancora in commercio dopo questa data e quindi non conformi alla direttiva non devono essere ritirate dal mercato. Il 9 luglio 2008, il Parlamento europeo ha approvato a grande maggioranza (679 a 8) in prima lettura la proposta della Commissione.