Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine
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Numero 4 Informazione: Notevole è la modifica delle prescrizioni in materia di etichettatura. Per l’informazione dei consumatori, le pile portatili e le pile per autoveicoli29 devono recare sull’etichetta la capacità. Tutte le pile devono ora essere provviste di indicazioni relative allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata. Le etichette di pile contenenti mercurio, cadmio o piombo devono essere contrassegnate con i simboli chimici corrispondenti Hg, Cd e Pb. Per i dettagli relativi alle modalità di apposizione delle indicazioni si rinvia alla direttiva CE sulle pile, in cui, tra l’altro, il simbolo che rappresenta la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è costituito da un contenitore di spazzatura mobile barrato. Dato che nell’UE non tutte le domande aperte sull’indicazione della capacità sono state chiarite, queste prescrizioni in materia di etichettatura rivestono tuttora un carattere provvisorio e saranno adeguate dopo la consultazione al più recente stato della situazione giuridica nell’UE.
Numero 5.2 Obbligo di ripresa: al posto dell’obbligo di ripresa di tutte le pile fino al peso di 5 kg, subentra per i commercianti l’obbligo di ripresa per tutte le pile portatili. Per pile portatili s’intendono soltanto le pile che sono sigillate e che possono essere tenute in mano. I commercianti di pile per autoveicoli o pile industriali, che annoverano anche le pile pesanti o non sigillate, devono riprendere soltanto le pile di cui sono fornitori. Nei singoli punti vendita devono riprendere i tipi di pile che tengono nell’assortimento. Sono determinanti proprietà comparabili come scopo, uso, forma, grandezza e sistema chimico, a prescindere dalla marca di fabbrica o di commercio. Da ora in poi, tutti i commercianti devono riprendere gratuitamente le pile alla cui ripresa sono obbligati.
Numero 6.1 Obbligo della tassa: la regolamentazione vigente relativa alla tassa di smaltimento anticipata funziona bene in gran parte, ma denota qualche lacuna per quanto riguarda le pile di oltre 5 kg di peso e le pile che vengono fornite insieme ad apparecchiature o veicoli. Da ora in poi, l’obbligo di pagare la tassa verrà esteso a tutti i fabbricanti (inclusi gli importatori) di pile, anche ai fabbricanti (e importatori) di apparecchiature o veicoli che contengono pile o ai quali sono abbinate pile. L’UFAM affida la gestione della tassa di smaltimento anticipata a un’organizzazione privata. L’obbligo della tassa insieme all’obbligo di notifica per i fabbricanti di apparecchiature e veicoli può essere assunto da terzi. Ciò è applicabile ad esempio alle apparecchiature o veicoli sui quali viene riscossa una tassa di smaltimento anticipata, volta a finanziare il riciclaggio delle pile contenute. È pensabile anche che associazioni di categoria offrano ai loro membri di assumersi gli obblighi di tassa e di notifica.
Senza la tassa di smaltimento anticipata, i costi dello smaltimento, soprattutto per le pile portatili, per le quali nel frattempo è stata creata un’ampia rete di posti pubblici di raccolta, ricadrebbero sulla collettività. Lo smaltimento di pile per autoveicoli e di pile industriali funziona invece spesso con professionalità senza gravare, se non minimamente, su chi non è coinvolto. In questi casi, la riscossione di una tassa di smaltimento è sovente inopportuna. L’organizzazione esenta, su richiesta, i fabbricanti interessati dall’obbligo della tassa, se questi ultimi garantiscono che le loro pile vengono smaltite in maniera rispettosa dell’ambiente e senza alcun onere per la collettività. A tal fine, il fabbricante si impegna, nei confronti dell’organizzazione, ad assumersi i costi di smaltimento non coperti.
29 Rettifica della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE ( GU L
266 del 26.9.2006)