Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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capoverso 1. La formulazione al numero 1 capoverso 4 è pertanto adeguata a quella del numero 3.3. capoverso 1.

3.10 Pile

Allegato 2.15

Il 26 settembre 2006 è entrata in vigore la nuova direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori, in seguito direttiva CE sulle pile. Rispetto alla precedente direttiva 91/157/CEE, contiene numerose modifiche. La nuova versione dell’allegato 2.15 tiene conto sia della nuova situazione sia delle mutate necessità interne al Paese per quanto riguarda l’obbligo di ripresa e l’obbligo della tassa di smaltimento anticipata.

Numero 1 Definizioni: le definizioni importanti della direttiva CE sulle pile vengono riprese. Il concetto svizzero “pile” include sempre gli accumulatori. Le pile vengono ora suddivise in tre classi, a seconda della forma, della maneggevolezza e dell’utilizzazione: “pile portatili”, “pile per autoveicoli” e “pile industriali”. Le abituali pile domestiche, come pure le minipile, rientrano nella classe delle pile portatili. Pile per autoveicoli sono considerate soltanto quelle destinate all’avviamento, all’illuminazione o all’accensione di autoveicoli, mentre le pile per la trazione di veicoli elettrici sono annoverate tra le pile industriali. Le pile che non rientrano nelle definizioni delle pile portatili o delle pile per autoveicoli sono considerate pile industriali. Ogni pila è quindi assegnata a una delle tre classi. Con le nuove definizioni viene meno la delimitazione esistente per quanto concerne le pile oltre i 5 kg di peso, importante ai fini dell’obbligo di ripresa e dell’obbligo di pagare emolumenti.

Con l’introduzione del concetto di "apparecchiature", l’allegato 2.15 viene esteso, per quanto attiene al campo d’applicazione, a tutte le apparecchiature a batteria secondo l’ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE; RS 814.620) e la direttiva CE 2002/96/CE. Da ora in poi, riguarda anche la maggior parte delle apparecchiature a pila, le cui pile possono essere rimosse facilmente dagli utenti. I concetti prettamente svizzeri (“piccoli accumulatori”, “oggetti con pile o accumulatori fissi”) utilizzati finora vengono meno insieme alle relative prescrizioni particolari.

Numeri 2 e 3 Divieti, deroghe: i valori limite per il tenore di mercurio e cadmio autorizzato vengono adeguati alla disposizioni CE. L’impiego di pile al nichel-cadmio viene rigorosamente limitato e veicoli elettrici senza cavi, dispositivi medici e sistemi d’emergenza. Per altre apparecchiature non possono essere più fornite pile al nichel-cadmio, nemmeno sotto forma di pezzi di ricambio per apparecchi già esistenti. Le disposizioni concernenti i veicoli elettrici equipaggiati con pile al nichel-cadmio vengono ora contemplate esclusivamente nell’allegato 2.16.

Il divieto, con poche deroghe, delle pile al nichel-cadmio rende superflue le attuali prescrizioni particolari per i piccoli accumulatori al nichel-cadmio. La fissazione di un obiettivo per il tenore di cadmio nei rifiuti urbani come pure le prescrizioni sulla riscossione di un deposito nell’impossibilità di raggiungere detto obiettivo vengono pertanto soppresse.