Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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vengano raggruppate con le altre limitazioni riguardanti i metalli pesanti in questi apparecchi nell’allegato 2.16 numeri 5 e 6.

Nel campo dei veicoli, il rinvio di cui al numero 3.1 capoverso 1 all’allegato 2.16 va interpretato nel senso che i requisiti relativi al mercurio si applicano soltanto ai veicoli e ai loro componenti che rientrano tra quelli annoverati nell’allegato 2.16 numero 5.1. Il numero 5.2 (divieti) di questo allegato viene completato con il mercurio.

Si procede nello stesso modo anche per quanto attiene ai requisiti per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Con il rinvio di cui al numero 3.1 capoverso 2 si applicano le prescrizioni dell’allegato 2.16 numero 6. Anche il numero 6.2 (divieti) di questo allegato è completato con il mercurio.

Quale conseguenza di questa impostazione, la deroga prevista dall’attuale numero 3.1 capoverso 2 lettera c (corpi luminosi) può essere soppressa senza sostituzioni. Nell’allegato 2.16 numeri 5.3 e 6.3, per determinate applicazioni del mercurio, si deroga al divieto mediante un rinvio al diritto CE. Nel settore dei veicoli, sono interessate le lampade a luminescenza e i visualizzatori del quadro strumenti. Per quanto riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche si tratta nuovamente di lampade, con la descrizione precisa del tenore di mercurio autorizzato per i singoli tipi di lampade. Inoltre, la deroga del numero 3.1 capoverso 2 lettera a (apparecchiature elettriche ed elettroniche delle categorie 8 e 9) può essere abrogata. I dispositivi medicali (categoria 8) e gli strumenti di monitoraggio e di controllo (categoria 9) sono esclusi attualmente dai divieti riguardanti le sostanze (allegato 2.16 numero 6.3). Per contro, nell’allegato 1.7, secondo la nuova versione del numero 3.1 nel capoverso 4 lettera d, i componenti per apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi dal divieto relativo all’immissione sul mercato, nella misura in cui gli apparecchi conformemente all’allegato 2.16 numero 6.3 possono contenere mercurio. Questa esclusione è necessaria perché nell’allegato 2.16 numero 6.2, nel caso di apparecchiature elettriche ed elettroniche, vengono disciplinate soltanto le apparecchiature stesse e le loro parti di ricambio, non come nel caso dei veicoli dove sono disciplinati anche i componenti, e il numero 2 lettera a dell’allegato 1.7 vieta in via di principio l’immissione sul mercato di oggetti mercuriali.

Nel numero 4 capoversi 1 e 2 vengono infine abrogate due disposizioni transitorie obsolete.

Chiarimenti a proposito dei termometri per la misurazione della temperatura corporea

Nella comunicazione della Commissione europea del 28 giugno 2005 relativa alla strategia comunitaria in materia di mercurio (Hg), tra le misure volte alla riduzione della domanda di mercurio si prospettavano restrizioni all’immissione sul mercato di strumenti di misura contenenti mercurio. La direttiva 2007/51/CE, entrata in vigore il 3 ottobre 2007, stabilisce ora che termometri per la misurazione della temperatura corporea contenenti mercurio non possono più essere immessi sul mercato. Inoltre, viene vietata l’immissione sul mercato di altri strumenti di misura come termometri da appartamento, sfigmomanometri o barometri contenenti mercurio e destinati alla vendita al pubblico. La Svizzera ha già adottato nel 2005 queste limitazioni, da molto tempo oggetto di discussione nell’UE e già in vigore in alcuni Stati membri come la Svezia e la Danimarca. Tuttavia, per quanto concerne i dispositivi medici, l’ORRPChim deve essere aggiornata per garantire la certezza del diritto: oggi, i dispositivi medici, tra cui i