Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/10: Decreto federale concernente il programma per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali e la liberazione del credito · 69 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo

2.2 Decreto federale concernente il programma per l’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali e la liberazione del credito necessario

Conformemente all’articolo 6 capoverso 2 della LFIT, il Consiglio federale deve sottoporre all’Assemblea federale un programma per l’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali, al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della legge. L’articolo 6 capoverso 2 LFIT non precisa se l’Assemblea federale debba deliberare in via definitiva in merito ai problemi di capacità da eliminare due anni dopo l’entrata in vigore della LFIT o se è invece possibile suddividere il programma in diversi periodi.

In linea di massima il fondo infrastrutturale ha una durata di 20 anni, prolungabile per altri cinque. È impossibile raggiungere gli obiettivi decidendo in via definitiva, due anni dopo l’entrata in vigore della LFIT, dove si verificheranno problemi di capacità nei 20 o 25 anni successivi e quali provvedimenti infrastrutturali saranno più adatti per eliminarli. Nell’ambito delle consultazioni parlamentari concernenti la LFIT è stato ricordato che la procedura prevede diverse fasi16. Il programma sarà pertanto suddiviso in più periodi, il che permetterà di ottenere una pianificazione continua.

Articolo 1

L’articolo 1 del decreto federale concernente il programma per l’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali e la liberazione del credito necessario indica i progetti da realizzare nell’ambito del primo periodo e sblocca i crediti necessari. Vengono liberati anche i fondi per la pianificazione e la progettazione dei progetti dai moduli 2 e 3.

La tabella evidenzia anche le strade nazionali e i Cantoni interessati dal progetto e indica anche l’entità del credito residuo bloccato (3745 mia).

Ogni quatto anni, il Consiglio federale riferirà all’Assemblea federale lo stato di avanzamento del programma e richiederà la realizzazione di altri progetti per l’eliminazione dei problemi di capacità, nonché lo sblocco dei crediti necessari fino al raggiungimento di un importo pari a 5,5 miliardi – esclusi i rincari e l’imposta sul valore aggiunto. I progetti che verranno presi in considerazione sono indicati nel paragrafo 1.3.3 della presente documentazione.

Articolo 2

Essendo un semplice decreto federale, la decisione sul finanziamento non è sottoposta a referendum.

16 FU 2006 S 230