Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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L'integrazione proposta risponde ai requisiti della Convenzione e prevede di limitare, lievemente e in maniera commisurata, i possibili atti sanzionabili rispetto alla fattispecie penale di danneggiamento di dati attualmente in vigore46. Saranno pertanto punibili il rendere accessibili e il mettere in circolazione dati (due atti interpretabili in senso lato e in parte sovrapposti in termini di contenuto).
Per quanto riguarda il possesso, l'introduzione e la produzione di dati, appare opportuno che la Svizzera avanzi una riserva restrittiva, ammesso che tali atti non puntino a danneggiare o a modificare dati o che non siano da qualificare come forme di complicità o come tentativo punibile di commettere un'altra fattispecie di reato47.
2.2.6 Articolo 7 – Falsificazione informatica
L'articolo 7 dichiara punibili l'inserimento, la modifica, la cancellazione e la soppressione intenzionale e illecita di dati, da cui risultano dati non autentici, con l'intento di farli apparire autentici a fini legali. Le Parti possono rilasciare una dichiarazione48 per stabilire il presupposto di un'intenzione fraudolenta o altrettanto illegale.
Se l'autore non è autorizzato ad accedere ai dati, si applica la disposizione penale del danneggiamento dei dati49. Se invece l'autore interviene su un processo di elaborazione di dati con conseguente danno o trasferimento patrimoniale, si applica l'articolo 147 CP50. Del resto, la fattispecie della falsificazione di documenti o del relativo tentativo si applica anche nel caso di documenti e dati elettronici51. Pertanto il diritto vigente equivale alla corrispondente disposizione della Convenzione. È tuttavia necessario rilasciare una dichiarazione per specificare che, come elemento aggiuntivo, deve sussistere l'intento di arrecare un danno o di procurare un profitto.
2.2.7 Articolo 8 – Frode informatica
L'articolo 8 della Convenzione considera punibile chiunque cagioni intenzionalmente e illecitamente un danno patrimoniale ad altra persona con l'intento fraudolento o illegale di procurare a sé o a un altro un beneficio patrimoniale. Il danno patrimoniale deve essere provocato inserendo, modificando, sopprimendo o cancellando dati informatici (lett. a) oppure danneggiando altrimenti il funzionamento di un sistema informatico (lett. b).
L'articolo 147 CP punisce l'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati. La norma penale contempla il caso in cui, a differenza della frode «classica»52, il trasferimento patrimoniale non è dovuto a un errore umano provocato dall'autore del reato, ma è ottenuto manipolando semplicemente i dati53. Si ha utilizzo di dati falsi ai sensi del articolo penale ad esempio quando l'autore del reato modifica, cancella, sposta o cambia in altro modo i dati, rendendoli diversi da quelli originari. I dati possono essere considerati non autentici anche quando non vengono inseriti nel momento «giusto». Altrettanto punibile è colui che, «servendosi di un analogo procedimento», interviene su un processo di trattamento o di trasmissione di dati, provocando o dissimulando un trasferimento patrimoniale.
46 In particolare per quanto riguarda la produzione e l'introduzione di dati.
47 In particolare art. 143 e 143bis CP.
48 Art. 40 della Convenzione.
49 Art. 144bis n. 1 CP.
50 Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati.
51 Art. 251 in combinato disposto con l'art. 110 cpv. 4 CP.
52 Ai sensi dell'art. 146 CP.
53 Cfr. a questo proposito anche N. Schmid, op. cit., n. 1 in relazione al § 7.