Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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testo della Convenzione non fornisce alcuna spiegazione. Tuttavia il rapporto esplicativo stabilisce che gli Stati sono liberi di proteggere la comunicazione come tale anche in questo ambito. In tal modo, per esempio, un messaggio salvato temporaneamente da un provider e non ancora visualizzato dal mittente può essere considerato parte della comunicazione112, godendo così della relativa protezione. Di conseguenza, può essere comunicato dal fornitore del servizio solo sulla base di una decisione e a determinate condizioni. Ad ogni modo, i dati non sono più protetti dal segreto delle telecomunicazioni nel momento in cui vengono immagazzinati nel supporto di salvataggio del destinatario, dove possono essere messi sotto sequestro113. Pertanto, l'articolo 19 della Convenzione non scalza i principi nazionali esistenti in materia di segreto delle telecomunicazioni.

Il capoverso 2 prevede che le autorità, dopo aver avuto accesso a un primo sistema informatico, possano accedere, laddove legalmente consentito, anche a un ulteriore sistema collegato per perquisirlo. Tale facoltà ampliata può quindi essere concretata nel diritto nazionale. La disposizione è esplicita nel non autorizzare la perquisizione di supporti informatici in territorio straniero, a meno che non siano rispettate alcune condizioni aggiuntive (cfr. art. 32 della Convenzione) o non venga richiesta l'assistenza giudiziaria. Il diritto nazionale offre la possibilità di accedere, nell'ambito di una perquisizione, a un altro sistema di dati collegato114. Ciò presuppone che la facoltà dell'autorità si estenda anche al contesto allargato, circostanza riconosciuta dalla formulazione della disposizione della Convenzione115.

Il capoverso 4 stabilisce, su richiesta delle autorità, l'obbligo di informazione a carico di terzi, per esempio un amministratore di sistema, in modo che si possa accedere ai dati. La LSCPT prevede tali obblighi per determinati settori116. In base alla Convenzione l'obbligo di cooperazione deve essere adeguato e proporzionato. La rivelazione di una password su richiesta delle autorità può, per esempio, essere appropriata in un caso e sproporzionata in un altro117.

Sorge la domanda se tali obblighi posti dalla Convenzione vadano oltre il normale obbligo di testimoniare o l'obbligo di edizione di terzi118 stabiliti dal diritto processuale penale svizzero. Il diritto in vigore soddisfa i requisiti della Convenzione, vista la limitazione ai casi idonei sancita per l'obbligo d'informazione, che sorge solo dietro richiesta da parte dell'autorità investigativa, la quale ha la facoltà di emettere decisioni di edizione. Dal rapporto esplicativo119 si evince in particolare che la disposizione è rivolta agli amministratori di sistema o a persone con funzioni di vigilanza simili su un sistema informatico. Tuttavia, in casi del genere può essere necessario verificare sul piano nazionale l’esistenza di un’eventuale funzione di

112 N. 190 del rapporto esplicativo (cfr. nota 1).

113 Questa situazione è simile a quella di un invio postale che gode di corrispondente tutela grazie al segreto postale, mentre il giorno dopo la stessa lettera, p. es. come parte della contabilità del destinatario, può essere sequestrata con una perquisizione domiciliare e quindi vagliata ai fini dell'inchiesta.

114 Per determinate reti, a seconda del caso, l'autorità inquirente sarà a mala pena consapevole di questa circostanza.

115 «Where lawfully accessible».

116 Art. 14 cpv. 4 e art. 15 cpv. 8 LSCPT (obbligo dei proprietari di reti interne alle aziende e di centralini privati di garantire l’accesso e rilasciare le necessarie informazioni).

117 Cfr. n. 202 del rapporto esplicativo (nota 1), nonché l'art. 15 della Convenzione.

118 Che di norma non implica alcun ulteriore obbligo di collaborare attivamente nella ricerca di mezzi di prova; cfr. art. 265 CPP.

119 N. 200 segg. del rapporto esplicativo (nota 1).