Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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garante dell’interessato che, violando una decisione di edizione, potrebbe incorrere in una pena ai sensi dell'articolo 305 CP120.

2.2.19 Articolo 20 – Raccolta in tempo reale di dati relativi al traffico informatico

L'articolo 20 disciplina l'acquisizione in tempo reale, da parte delle autorità competenti, dei dati sul traffico informatico e i collegamenti, e prevede la possibilità, per le Parti, di riconoscere a tali autorità la facoltà di ordinare ai fornitori di servizi la raccolta o la registrazione in tempo reale dei dati relativi sui collegamenti. La Convenzione consente alle Parti di introdurre un elenco di reati che giustifichino la raccolta di dati e di presentare una riserva in merito121.

Il diritto svizzero vigente prevede che i dati sui collegamenti (come anche quelli relativi al contenuto) possano essere raccolti ricorrendo alla sorveglianza in tempo reale per i reati elencati nella LSCPT122. Per quanto riguarda i dati sul contenuto, tale elenco è stato inserito nel Codice di procedura penale. Il CPP prevede un'ulteriore estensione riguardo ai dati sul traffico e sulla fatturazione, nonché ai dati sui collegamenti, riconoscendo alle autorità il diritto di esigere informazioni in merito in caso di crimini o delitti123. Avanzando una riserva ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 della Convenzione, non sussiste alcuna ulteriore necessità di adeguare la normativa in materia.

2.2.20 Articolo 21 – Intercettazione di dati relativi al contenuto

L'articolo 21 disciplina la raccolta in tempo reale dei dati sul contenuto, che le autorità competenti possono effettuare o ordinare per una serie di reati gravi, determinabili autonomamente dalle Parti, per esempio stilando un elenco di reati. La legislazione svizzera prevede che la sorveglianza e la raccolta in tempo reale di dati sul contenuto possano essere ordinate per i reati elencati all'articolo 3 LSCPT. Non sussiste alcuna necessità di adeguare il diritto vigente.

2.2.21 Articolo 22 - Competenza

La Convenzione attua una distinzione tra competenza obbligatoria e facoltativa delle Parti nel perseguimento dei reati descritti nella Convenzione. Il capoverso 1 obbliga ogni Parte a fondare la propria competenza quando il reato avviene nel territorio dello Stato (principio della territorialità, cpv. 1 lett. a; disposizione cogente) oppure, in via opzionale, quando viene commesso a bordo di una nave battente bandiera di tale Stato (principio della bandiera, lett. b) o a bordo di un aeromobile immatricolato in tale Stato (lett. c). La competenza dei giudici svizzeri è sancita dal diritto vigente e si evince dall'articolo 3 CP, dall'articolo 4 capoverso 2 della legge sulla navigazione124 e dall'articolo 97 capoverso 1 della legge sull'aviazione125.

Ai sensi del capoverso 1 lettera d, lo Stato fonda la propria competenza quando il reato viene compiuto da un proprio cittadino e l'infrazione è punibile nel luogo in cui è stata commessa o se l'infrazione non rientra nella competenza territoriale di alcuno Stato. In questi casi la competenza dei giudici svizzeri si evince dall'articolo 7 capo-

120Fattispecie del favoreggiamento; cfr. DTF 120 IV 106.

121Art. 14 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 42 della Convenzione.

122Art. 3 LSCPT.

123Art. 273 CPP, indipendentemente dall'elenco dei reati.

124Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;

RS 747.30.

125 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea; RS 748.0.