Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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verso 1 lettera a CP (principio della personalità attiva). Non è quindi necessario ricorrere alla riserva prevista dall'articolo 22 capoverso 2 (riferito alle lett. b-d).
Ai sensi del capoverso 3, la Parte deve stabilire la propria competenza in merito ai reati fissati dalla Convenzione126 anche nel caso in cui l'autore presunto del reato si trovi nel proprio territorio e non venga estradato solamente perché cittadino di tale Stato. La Svizzera adempie a questo obbligo di perseguimento penale in caso di mancata estradizione (aut dedere aut iudicare) grazie all'articolo 6 CP. L'articolo 7 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale127 stabilisce che nessun cittadino svizzero può essere estradato senza il suo consenso per essere perseguito penalmente. La Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957128disciplina l'estradizione di cittadini propri nell'articolo 6, imponendo lo stesso obbligo della Convenzione sulla cibercriminalità. Le regole per il perseguimento in via sostitutiva da parte della Svizzera sono stabilite negli articoli 85 e segg. AIMP. L’esito di tale azione penale dipende essenzialmente dagli atti forniti e dai mezzi di prova messi a disposizione.
2.3 Capitolo III: Cooperazione internazionale
2.3.1 Principi generali
La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità mira a istituire un sistema rapido ed efficace di collaborazione giudiziaria internazionale in materia penale. Fatte salve espresse disposizioni contrarie, si applicano gli accordi internazionali stipulati tra le Parti, nonché il diritto nazionale dei singoli Paesi. Per determinate misure, la Convenzione contiene tuttavia norme particolari, che possono discostarsi dalle disposizioni in vigore nei singoli Stati aderenti129. La ragione va ricercata soprattutto nell'obbligo di eseguire rapidamente le misure, che difficilmente si concilia con la normale durata della procedura di assistenza. Considerando l’attuale normativa sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, l’attuazione della Convenzione richiede una modifica dell'AIMP (cfr. cap. 2.3.9.1).
2.3.2 Articolo 23 – Principi generali relativi alla cooperazione internazionale
In base all'articolo 23, le Parti devono cooperare tra loro «nella misura più ampia possibile», per cui gli ostacoli che impediscono la circolazione rapida e semplice delle informazioni e dei mezzi di prova tra gli Stati vanno rimossi nella misura del possibile. Questa disposizione, di uso comune negli accordi sulla lotta alla criminalità, nell'ambito della cibercriminalità comprende un aspetto particolare: le informazioni devono essere scambiate più velocemente rispetto alle normali procedure di collaborazione giudiziaria internazionale in materia penale130. L'obbligo di cooperazione fissato nell'articolo 23 si riferisce a tutti i reati collegati a sistemi e dati informatici131 e alla raccolta di prove di un reato in forma elettronica 132. Le disposizioni
126 In questo caso il reato deve essere punito con una pena detentiva di almeno un anno; cfr. art. 24 cpv. 1 della Convenzione.
127 Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1.
128 RS 0.353.1.
129 Nel caso della Svizzera si tratta dell'art. 30 della Convenzione, che prevede la trasmissione rapida all'autorità richiedente di dati informatici conservati prima della conclusione del procedimento, nonché dell'art. 33 della Convenzione che stabilisce l'assistenza nella raccolta in tempo reale di dati sul traffico informatico.
130 N. 6, 20 e 242 del rapporto esplicativo (nota 1).
131 Ossia i reati ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. a e b della Convenzione.