Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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del capitolo III valgono quindi sia per i reati commessi con un sistema informatico, sia per i casi in cui sia necessario raccogliere le prove in forma elettronica di un reato tradizionale, non compiuto con sistemi informatici133.

2.3.3 Articolo 24 – Estradizione

Ai sensi dell'articolo 24, che costituisce una disposizione di uso comune, l'obbligo di estradizione sussiste solamente134 per i reati definiti negli articoli 2-11 della Convenzione. Per l'obbligo di estradizione di cui all'articolo 24 devono essere soddisfatte contemporaneamente due condizioni, formulate nell'articolo 2 capoverso 1 dell'Accordo di estradizione europeo: il reato deve essere punito in base alla legge di entrambi i Paesi135 e deve essere prevista una pena privativa della libertà di una durata massima di almeno un anno. La comminatoria necessaria per concedere l'estradizione è specificata più in dettaglio nel commento agli articoli 2-11. La legislazione svizzera coincide con la Convenzione perché, in base all'articolo 35 AIMP, l'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente. Per quanto riguarda l'articolo 24 capoversi 1-4 della Convenzione, la Svizzera non subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato136.

In base all'articolo 24 capoverso 5, l'estradizione è soggetta alle condizioni previste dal diritto interno. Per la Svizzera si tratta degli articoli 32 e segg. AIMP. Come Parte richiesta, il nostro Paese non è tenuto all'estradizione se non ritiene che siano rispettate le condizioni previste dalla Convenzione o dal diritto nazionale137. La collaborazione si fonda, infatti, sui trattati in vigore tra i due Stati interessati, nonché sulla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr) con i due protocolli addizionali138.

Nell'articolo 24 capoverso 6 viene applicato il principio «aut dedere aut iudicare» (estradizione o perseguimento penale). I cittadini svizzeri non possono essere estradati senza il loro consenso scritto139. L’interessato che rifiuta il proprio consenso viene processato dalla Svizzera140 su domanda dello Stato richiedente in ottemperanza all'articolo 24 capoverso 6 della Convenzione e dell'articolo 7 capoverso 1 CP. La Svizzera informa la Parte richiedente del risultato del procedimento. Se la Parte

132Art. 14 cpv. 2 lett. c.

133N. 243 del rapporto esplicativo (nota 1).

134Si fa rilevare la differenza rispetto alla collaborazione nell'ambito dell'assistenza giudizia-

ria, il cui campo di applicazione ai sensi dell'art. 23 è notevolmente più ampio: l'obbligo di cooperazione vale sia per i reati collegati a sistemi e dati informatici sia per la raccolta di mezzi di prova di un reato in forma elettronica.

135Secondo le pertinenti disposizioni di legge di entrambe le Parti.

136Art. 1 cpv. 1 lett. a AIMP.

137L'art. 37 AIMP prevede, tra l'altro, che l'estradizione possa essere negata se la domanda si

basa su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. In base a tale disposizione, l'estradizione può essere negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta a un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica.

138 RS 0.353.1, 0.353.11 e 0.353.12.

139 Art. 7 AIMP.

140 Le indagini e il perseguimento penale devono svolgersi rapidamente e con la stessa cura impiegata per qualsiasi altro reato simile.