Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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la cui domanda di estradizione è stata respinta non richiede l’indagine o il perseguimento penale da parte delle autorità competenti, la Svizzera non è tenuta ad attivarsi in tal senso141.

In base all'articolo 24 capoverso 7, la Svizzera deve comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che l'Ufficio federale di giustizia (UFG) è responsabile delle richieste di estradizione o di arresto provvisorio142. Questa disposizione si applica soltanto se le due Parti interessate non hanno stipulato alcun accordo tra loro143. In ogni caso, la designazione di un'autorità non esclude la possibilità di procedere per via diplomatica144.

2.3.4 Articolo 25 – Principi generali relativi alla mutua assistenza

L'articolo 25 obbliga le Parti a collaborare in una serie molto ampia di reati, requisito che si desume anche dall'articolo 23145. Ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2, la Svizzera deve definire le basi legali che le permettano di garantire l'espletamento delle particolari forme di cooperazione stabilite della Convenzione, soprattutto quelle menzionate negli articoli 27 e 29-35. Tali disposizioni sono indispensabili per una cooperazione penale efficace in materia di reati informatici146. Gli adeguamenti della legislazione sono descritti nel dettaglio al capitolo 2.3.9.1.

L'articolo 25 capoverso 3 della Convenzione introduce una misura di assistenza rapida. I dati informatici sono estremamente labili: è sufficiente premere alcuni tasti o lanciare un programma automatico per cancellarli, rendendo pertanto impossibile identificare l'autore del reato o eliminando le prove della sua colpevolezza. Alcuni tipi di dati vengono salvati solo per breve tempo prima di essere cancellati. In questi casi urgenti la richiesta deve essere presentata velocemente e altrettanto rapidamente deve essere comunicata la risposta. L'articolo 25 capoverso 3 prevede, di conseguenza, una forma di assistenza accelerata per impedire che informazioni o mezzi di prova essenziali vadano persi perché cancellati prima che fosse possibile redigere e trasmettere una domanda di assistenza e ricevere la risposta. Questo scopo viene raggiunto, da un lato, permettendo alle Parti, in casi d'urgenza, di presentare una domanda di cooperazione servendosi di mezzi di comunicazione veloce147, e dell'altro, sollecitando la Parte richiesta a rispondere con gli stessi mezzi. Ogni Parte deve creare le condizioni necessarie all’applicazione di tali misure148. In casi delicati le Parti possono concordare particolari misure di sicurezza come la cifratura149. La

141 Se non è stata presentata alcuna richiesta di estradizione o se l'estradizione è stata rifiutata per un motivo diverso dalla cittadinanza, la Svizzera non è obbligata a incaricare le proprie autorità di procedere al perseguimento penale (n. 251 del rapporto esplicativo, nota 1).

142 Art. 17 cpv. 2 AIMP.

143 Se, invece, tra le Parti sussiste un trattato di estradizione bilaterale o multilaterale, come la menzionata CEEstr, esse sanno già a chi indirizzare la richiesta di estradizione o di arresto provvisorio, rendendo superflua la tenuta di un registro.

144 N. 252 del rapporto esplicativo (nota 1).

145 Gli art. 33 e 34 permettono di modificare l'ambito di applicazione di queste misure; cfr. quanto esposto in merito a tali articoli.

146 N. 254 del rapporto esplicativo (nota 1).

147 E non dei tradizionali mezzi di trasmissione, ossia lettera sigillata inviata con corriere diplomatico o per posta, che richiedono molto più tempo.

148 Telefax e posta elettronica sono menzionati solo a titolo esemplificativo. È possibile utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione veloce idoneo al caso. Con lo sviluppo tecnologico possono essere introdotti ulteriori mezzi di comunicazione veloce, utili per la presentazione di domande di assistenza.

149 N. 256 del rapporto esplicativo (nota 1).