Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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Parte richiesta può esigere che successivamente le venga trasmessa una conferma formale utilizzando le vie di trasmissione tradizionali, procedura che corrisponde alla prassi svizzera.

L'articolo 25 capoverso 4 della Convenzione sancisce il principio generale secondo cui l'assistenza giudiziaria è soggetta alle condizioni previste dai trattati di mutua assistenza applicabili e dal diritto nazionale150. Questa disposizione di uso comune vale in particolare per misure incisive quali la perquisizione o il sequestro, attuate solo se la Parte richiesta ha la certezza che siano soddisfatte le condizioni necessarie per ordinarle151, ma non vale se gli articoli del capitolo III prevedono espressamente altrimenti. La Convenzione contiene svariate deroghe a questo principio generale152, in particolare per quanto riguarda i motivi di rifiuto dell'assistenza giudiziaria153. Ai sensi dell'articolo 25 capoverso 4, la collaborazione per i reati di cui agli articoli 2- 11 non può essere rifiutata adducendo il semplice motivo che il reato in questione è considerato di natura fiscale. Tale divieto non pone difficoltà, poiché i reati fissati dalla Convenzione non rappresentano di per sé reati fiscali, anche se i metodi descritti nella Convenzione possono essere utilizzati per commettere reati di natura fiscale. Non si può escludere che alcuni Stati possano tentare di utilizzare i mezzi di comunicazione veloce introdotti dalla Convenzione sulla cibercriminalità per ottenere informazioni che la Svizzera non desidera fornire, con il pretesto di un reato informatico o del reperimento di dati informatici che costituiscono prove.

Il capoverso 5 contiene una disposizione di uso comune sulla doppia incriminazione154.

2.3.5 Articolo 26 – Trasmissione spontanea di informazioni

L'articolo 26 estende all'assistenza giudiziaria una disposizione tratta dalla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990 155 e dall'articolo 28 della Convenzione penale sulla corruzione del 27 gennaio 1999156. Disposizioni simili si trovano anche nella maggior parte dei trattati bilaterali in vigore in materia di assistenza giudiziaria penale, nonché nell'articolo 11 del Secondo protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Con-

150 A tutela dei diritti di chi soggiorna nel territorio della Parte richiesta e può essere oggetto di una domanda di assistenza giudiziaria.

151 N. 257 del rapporto esplicativo (nota 1).

152 N. 258 del rapporto esplicativo (nota 1): una deroga simile si evince dall'art. 25 cpv. 2 della Convenzione, secondo cui ogni Parte deve garantire le forme di collaborazione descritte negli altri articoli del capitolo (conservazione, raccolta di dati in tempo reale, perquisizione e sequestro, partecipazione alla rete 24/7), indipendentemente dal fatto che tali misure siano già fissate nei trattati internazionali di assistenza giudiziaria adottati o nella legislazione nazionale in materia. Un'ulteriore deroga si trova nell'art. 27, sempre applicabile al disbrigo delle domande e prioritario rispetto a una disposizione nazionale della Parte richiesta che disciplini la collaborazione internazionale, a meno che non esista un trattato di mutua assistenza o altro accordo simile tra la Parte richiedente e la Parte richiesta (condizioni e motivi per rifiutare l'assistenza giudiziaria).

153 Cfr. anche quanto esposto in merito all'art. 27 cpv. 4.

154 N. 259 del rapporto esplicativo (nota 1): a causa dei diversi ordinamenti giuridici dei singoli Stati, vi sono differenze nella terminologia e nella classificazione delle condotte criminali. Se una condotta è considerata un reato in entrambi gli ordinamenti, queste differenze puramente giuridiche non dovrebbero impedire la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il principio della doppia incriminazione, qualora applicabile, andrebbe utilizzato con flessibilità per facilitare la concessione della mutua assistenza.

155 RS 0.311.53.

156 RS 0.311.55; n. 260 del rapporto esplicativo (nota 1).