Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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venzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale157 che, come l'articolo 26 della Convenzione, prevede anche una clausola di confidenzialità. L'articolo 26 (disposizione potestativa) riconosce alle due Parti la possibilità, senza preventiva richiesta ed eventualmente, secondo il capoverso 2, a determinate condizioni158, di trasmettere all'altra Parte informazioni su indagini o procedimenti utili alla comune lotta contro la criminalità159. Lo scambio di informazioni è disciplinato dal diritto nazionale. Per la Svizzera valgono le condizioni stabilite dall'articolo 67a AIMP160.
2.3.6 Articolo 27 – Procedure relative alle richieste di mutua assistenza in assenza di accordi internazionali applicabili
Nell'articolo 27 sono stati trasposti i principi di altri trattati stipulati dalla Svizzera. Il capoverso 1 prevede che l'assistenza giudiziaria si svolga secondo le regole stabilite dai pertinenti accordi e trattati sulla mutua assistenza, come la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959161 o il citato Protocollo addizionale. Le misure di assistenza giudiziaria per i reati informatici disciplinate negli articoli 29-35 della Convenzione presuppongono, però, la predisposizione delle necessarie basi legali laddove il diritto in vigore nei singoli Stati aderenti non sia sufficiente.
I capoversi 2-10 contengono disposizioni da applicare in assenza di un trattato di mutua assistenza e disciplinano la designazione di un'autorità centrale, la determinazione di eventuali condizioni, i motivi per la sospensione o il rifiuto dell'assistenza giudiziaria, nonché la relativa procedura, la confidenzialità delle richiese e la trasmissione diretta di informazioni. Tali norme hanno la precedenza rispetto a quelle del diritto nazionale. L'articolo 27 non disciplina altri punti162.
Ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2, in assenza di trattati internazionali la Svizzera deve comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa l'autorità centrale competente per la trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria e le risposte. Come per la dichiarazione relativa alla CEAG, è necessario precisare che l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia di Berna è responsabile della ricezione di tutte le domande di assistenza giudiziaria provenienti dall'estero e della trasmissione di tutte le domande di assistenza giudiziaria della Svizzera. In questo contesto rientra anche l'articolo 27 capoverso 9 lettera e, secondo cui le Parti possono dichiarare che, per ragioni di efficienza, le richieste effettuate in base a tale capoverso dovranno essere indirizzate alla propria autorità centrale. Nel caso della Svizzera le richieste vanno indirizzate all'UFG, il che implica un maggio-
157 RS 0.351.12.
158 La Parte ricevente assume un obbligo nei confronti della Parte trasmittente solo se accetta le informazioni trasmesse spontaneamente: in tal modo accetta infatti automaticamente di attenersi alle condizioni legate alla trasmissione. L'articolo 26 della Convenzione prevede la possibilità di scegliere se accettare o respingere quanto offerto.
159 La criminalità non si arresta di fronte ai confini nazionali e le informazioni ottenute da una Parte nel corso delle sue indagini sono spesso di interesse anche per le autorità dell'altra Parte.
160 Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni.
161 CEAG; RS 0.351.1.
162 Non vi si trova, per esempio, alcuna disposizione relativa alla forma e al contenuto della domanda, all'audizione dei testimoni presso la Parte richiesta o richiedente, all'emissione di documenti ufficiali, al trasferimento dei testimoni detenuti o all'assistenza nei sequestri. Quanto a questi aspetti, dall'art. 25 cpv. 4 si evince che la concessione di questo tipo di assistenza è disciplinato dal diritto nazionale della Parte richiesta, fatte salve disposizioni contrarie stabilite nel capitolo III. In Svizzera si applica l'AIMP. N. 264 del rapporto esplicativo (nota 1).