Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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re carico di lavoro e un maggiore fabbisogno di personale163. Le domande di assistenza giudiziaria non riguardano infatti solo il perseguimento dei reati informatici, ma anche la raccolta di mezzi di prova in forma elettronica per conto di altri Stati164. Tali domande di assistenza sono di norma più complesse e prioritarie rispetto alle richieste che pervengono solitamente. Vista la complessità della tematica, si prevede che in futuro l'UFG sarà consultato regolarmente da autorità svizzere e straniere e dovrà rilasciare pareri e raccomandazioni in merito alla procedura applicabile. Sbrigando le domande di assistenza indirizzate alla Svizzera, l'UFG, oltre a fornire informazioni, dovrà anche verificare maggiormente le decisioni adottate dalle autorità svizzere. In base al nuovo articolo 18b AIMP165, infatti, una parte delle decisioni fino ad ora impugnabili dall'Ufficio o dall’interessato sarà soggetta esclusivamente al controllo dell'UFG, che dovrà garantire la credibilità del sistema introdotto con questa nuova disposizione. I nuovi compiti prevedono anche l'obbligo di illustrare alle autorità straniere le condizioni stabilite nell'articolo 18b AIMP e di assicurarsi che vengano rispettate. Per soddisfare i dettami della Convenzione, è necessario istituire un gruppo specializzato in cibercriminalità all'interno dell'UFG. I compiti da svolgere (incluso servizio di picchetto) dovrebbero giustificare l'assunzione a tempo pieno di un'ulteriore persona. In questo modo la Svizzera sarà in grado assicurare una risposta rapida alle richieste, fattore estremamente importante per la lotta alla criminalità informatica. Anche i Cantoni devono agire velocemente, reperendo gli specialisti necessari e predisponendo l'infrastruttura informatica necessaria.
L'articolo 27 capoverso 3 obbliga la Parte richiesta a eseguire le domande di assistenza giudiziaria in conformità con le procedure specificate dalla Parte richiedente, purché compatibili con la propria legislazione. Tale disposizione, che si trova anche in altri trattati internazionali166, è volta a garantire il rispetto dei requisiti in essere in materia di prove167. In base al capoverso 4, l'assistenza può essere rifiutata: per i motivi di cui all'articolo 25 capoverso 4 della Convenzione168, per i reati che la Parte richiesta considera politici o connessi con un reato politico, e in casi in cui possano essere lesi la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali della Parte richiesta169. L'articolo 27 capoverso 5, una disposizione di uso comune, permette alla Parte richiesta di sospendere (e non di rifiutare) l'esecuzione di una domanda di assistenza, quando l'immediata attuazione delle misure indicate potrebbe
163 Soprattutto per il servizio di picchetto e la formazione.
164 Art. 25 cpv. 1.
165 Cfr. cap. 2.3.9.1.
166 Soprattutto l'art. V dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41) e l'art. 9 del Trattato del
25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.933.6).
167 Si tratta di garantire che vengano rispettate le disposizioni di legge vigenti nello Stato richiedente in materia di ammissibilità dei mezzi di prova, in modo che le prove acquisite possano essere utilizzate in giudizio. Cfr. n. 267 del rapporto esplicativo (nota 1).
168 Vale a dire per i motivi previsti dal diritto nazionale della Parte richiesta.
169 In base al principio sovraordinato, secondo cui l'assistenza giudiziaria deve essere garantita nella misura più ampia possibile, i motivi di rifiuto stabiliti dalla Parte richiesta vanno limitati e applicati con moderazione. Di conseguenza, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 28 della Convenzione, l'assistenza può essere rifiutata per motivi di protezione dei dati soltanto in casi eccezionali. N. 268 e 269 del rapporto esplicativo (nota 1).