Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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pregiudicare indagini o procedimenti penali condotti dalle proprie autorità170. Secondo il capoverso 6, nei casi in cui normalmente rifiuterebbe o sospenderebbe l'assistenza, la Parte richiesta può invece porre delle condizioni per l'esecuzione della richiesta. Se la Parte richiedente non può rispettare tali condizioni, la Parte richiesta può modificarle oppure rifiutare o sospendere l'assistenza. Secondo l'articolo 27 capoverso 7 della Convenzione, la Parte richiesta è obbligata a informare la Parte richiedente del seguito che intende dare alla domanda e a motivare il rifiuto o la sospensione dell'assistenza171. Ai sensi dell'articolo 27 capoverso 8, la Parte richiedente può imporre alla Parte richiesta l'obbligo di confidenzialità in merito alla domanda e al suo oggetto172. La Svizzera ha aderito a una clausola analoga nel Secondo protocollo addizionale alla CEAG173.
L'articolo 27 capoverso 9 pone le basi per garantire una comunicazione rapida. Di norma le autorità centrali di cui all'articolo 27 capoverso 2 comunicano direttamente tra loro. In casi urgenti, tuttavia, giudici e avvocati della Parte richiedente possono trasmettere le domande di assistenza direttamente ai giudici e agli avvocati della Parte richiesta, inviandone copia all'autorità centrale del proprio Paese, che provvederà a inoltrarla all'autorità centrale della Parte richiesta. Le domande possono essere trasmesse anche tramite l'Interpol174. Le autorità della Parte richiesta che ricevono una domanda non di loro competenza devono trasmetterla all'autorità competente della Parte richiesta oppure darne comunicazione alle autorità della Parte richiedente175. Le domande possono essere trasmesse direttamente senza coinvolgere l'autorità centrale anche in casi non urgenti, se l'autorità della Parte richiesta può espletare la richiesta senza l'impiego di misure coercitive. Uno Stato aderente alla Convenzione può comunicare agli altri Stati tramite il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che, per ragioni di efficienza, le richieste devono essere indirizzate direttamente alla propria autorità centrale176. La Svizzera ha deciso di seguire tale procedura.
2.3.7 Articolo 28 – Confidenzialità e limitazioni di utilizzo
L'articolo 28 limita l'utilizzo delle informazioni o della documentazione, affinché la Parte richiesta possa avere la certezza che eventuali informazioni o documenti
170 La sospensione dell'assistenza giudiziaria è giustificata se, per esempio, i mezzi di prova o le dichiarazioni di testimoni di cui la Parte richiedente necessita per indagini o procedimenti sono indispensabili per un procedimento imminente nel territorio della Parte richiesta. N. 270 del rapporto esplicativo (nota 1).
171 L'obbligo della Parte richiesta di comunicare i propri motivi è tesa a migliorare l'efficienza dell'assistenza giudiziaria e a permettere alla Parte richiedente di accedere a informazioni a lei sconosciute sulla presenza di testimoni o la disponibilità di mezzi di prova e le relative circostanze. N. 272 del rapporto esplicativo (nota 1).
172 Può infatti succedere che una Parte presenti una richiesta di assistenza giudiziaria in un caso particolarmente delicato o in cui la divulgazione prematura dei fatti alla base della richiesta avrebbe gravi conseguenze. La richiesta di confidenzialità può, però, essere avanzata solo nella misura in cui ciò non impedisca alla Parte richiesta di acquisire i mezzi di prova o le informazioni desiderate. Questa condizione è rilevante, ad esempio, quando occorre rendere pubbliche alcune informazioni per ottenere la decisione giudiziale indispensabile all'esecuzione della richiesta oppure quando occorre mettere al corrente della richiesta privati che sono in possesso di mezzi di prova, in modo da poter procedere all'esecuzione. N. 273 del rapporto esplicativo (nota 1).
173 Qualora la Parte richiesta non possa adeguarsi al requisito di confidenzialità, deve informare la Parte richiedente, che può ritirare o modificare la propria richiesta.
174 Art. 27 cpv. 9 lett. b.
175 Art. 27 cpv. 9 lett. c.
176 Art. 27 cpv. 9 lett. e; cfr. quanto esposto in merito all'art. 27 cpv. 2.