Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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particolarmente delicati saranno impiegati esclusivamente per gli scopi per cui viene concessa l'assistenza giudiziaria. Come l'articolo 27, anche l'articolo 28 della Convenzione può essere applicato solo se non vi è alcun trattato in essere tra le Parti177.
L'articolo 28 capoverso 2 permette allo Stato richiesto di porre due condizioni: le informazioni o i documenti devono rimanere confidenziali se la richiesta di assistenza giudiziaria non può essere soddisfatta in mancanza di tale condizione178; le informazioni o i documenti trasmessi non possono essere utilizzati per indagini o procedimenti diversi da quelli indicati nella richiesta. In Svizzera il principio della specialità, che trova il suo fondamento nell'articolo 67 AIMP, riveste grande importanza pratica. In base ad esso i documenti e le informazioni trasmessi non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d’indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l’assistenza è inammissibile179. La limitazione dell'utilizzo delle informazioni e dei documenti trasmessi vale solo se espressamente voluta dalla Parte richiesta. In caso contrario, la Parte richiedente non è tenuta a rispettare alcuna restrizione del genere. Tale limitazione garantisce che le informazioni e i documenti siano utilizzati solo per gli scopi indicati nella richiesta, escludendo un loro impiego per altri fini senza il consenso della Parte richiesta. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità prevede tuttavia due eccezioni rispetto alla possibilità di limitare l'utilizzo delle informazioni e dei documenti180. Se uno Stato richiedente non può rispettare una delle condizioni deve prontamente informare lo Stato richiesto, che decide se vuole mettere comunque a disposizione le informazioni181. È poi possibile esigere dalla Parte richiedente che fornisca indicazioni sull'uso fatto delle informazioni o dei documenti ricevuti alle condizioni di cui al capoverso 2, in modo che la Parte richiesta possa verificare il rispetto di tali condizioni182. In base al principio della specialità di cui all'articolo 67 AIMP, in determinati casi la Svizzera sarà tenuta verificare se le condizioni legate alla trasmissione siano state rispettate.
177 A meno che le Parti non stabiliscano altrimenti. In tal modo si evitano sovrapposizioni con altri trattati bilaterali o multilaterali di assistenza giudiziaria e accordi simili in vigore, permettendo ai responsabili di continuare ad attenersi alle regole attualmente applicate, senza dover conciliare l'applicazione di due accordi analoghi o addirittura contraddittori. Cfr. n. 276 del rapporto esplicativo (nota 1).
178 Come nel caso dell'identità di un informatore che deve rimanere confidenziale. Cfr. n. 277 del rapporto esplicativo (nota 1).
179 Questo divieto si riferisce in particolare a reati che la Svizzera ritiene abbiano carattere politico, militare o fiscale. Cfr. art. 2 cpv. 1 e 3 AIMP: viene considerato di carattere fiscale un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. I documenti e le informazioni trasmessi nel quadro dell'assistenza giudiziaria possono però essere utilizzati anche in un procedimento per truffa in materia fiscale.
180 a) Il materiale messo a disposizione che scagiona un imputato viene portato a conoscenza della difesa o dell'autorità giudiziaria. b) Se il materiale messo a disposizione nel quadro di un trattato sull'assistenza giudiziaria viene utilizzato prevalentemente in sede di dibattimento, spesso in procedimenti pubblici, in cui la rivelazione è obbligatoria, diviene accessibile a chiunque. In questi casi non è possibile garantire la confidenzialità delle indagini e dei procedimenti per cui è stata richiesta l'assistenza. N. 278 del rapporto esplicativo (nota 1).
181 Art. 28 cpv. 3.
182 Art. 28 cpv. 4.