Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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2.3.8 Articolo 29 – Conservazione rapida di dati informatici immagazzinati

Ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1, una Parte può richiedere che i dati immagazzinati a mezzo di un sistema informatico nel territorio della Parte richiesta siano conservati rapidamente e, ai sensi del capoverso 3, ogni Parte è tenuta a creare le condizioni legali per l'applicazione di tale misura. In questo modo si intende evitare che i dati possano essere modificati, rimossi o cancellati durante il periodo di tempo necessario per elaborare, trasmettere ed eseguire una richiesta di assistenza giudiziaria volta a reperire dati. La conservazione è una misura di portata limitata e provvisoria. I dati informatici sono estremamente labili e questa procedura garantisce che rimangano disponibili fino alla conclusione della lunga e complicata procedura di esecuzione di una richiesta formale di assistenza giudiziaria. Questo provvedimento è più rapido di una normale procedura e rappresenta un intervento dall'effetto limitato. In questa fase non si richiede ai soggetti competenti per l'assistenza della Parte richiesta di farsi consegnare i dati in questione da chi li ha in custodia. Piuttosto la Parte richiesta deve assicurarsi che il custode dei dati (spesso un fornitore di servizi o un terzo) li conservi, ossia non li cancelli, finché non viene ordinata la loro successiva consegna183. Nel diritto svizzero questo requisito è soddisfatto da misure provvisionali, che possono essere ordinate dall'autorità d'esecuzione svizzera secondo l'articolo 18 AIMP. Per esempio, a un fornitore di servizi può essere intimato di effettuare una copia di sicurezza (backup), su un supporto elettronico separato, dei dati rilevanti per le autorità straniere, proteggendoli da una successiva cancellazione da parte dell'utente o del fornitore stesso. L'autorità straniera deve presentare una richiesta formale di assistenza giudiziaria entro il termine stabilito dalla legge. In caso contrario, la copia di sicurezza può essere distrutta. La procedura stabilita nell'articolo 29 della Convenzione può essere eseguita rapidamente e rispetta il diritto dell’interessato alla tutela della sfera privata, poiché i dati vengono trasmessi solo quando sono rispettati i criteri per la divulgazione completa ai sensi dei trattati sull'assistenza giudiziaria. Tale disposizione garantisce una procedura estremamente rapida, che impedisce la perdita irrecuperabile dei dati, i quali vengono conservati finché non possono essere successivamente trasmessi. Questi provvedimenti sono però applicabili solo quando il fornitore di servizi non è a sua volta coinvolto nel reato perseguito all'estero. In tal caso per attuare le misure provvisorie è necessario ricorrere a una perquisizione.

Il capoverso 2 stabilisce il contenuto della richiesta di conservazione, che va redatta e trasmessa rapidamente. Per tale motivo le informazioni riportate devono essere concise e limitarsi alle indicazioni necessarie per la conservazione dei dati184. In un momento successivo, la Parte richiedente deve presentare una richiesta per la consegna dei dati.

La doppia incriminazione non è una condizione essenziale per adottare provvedimenti di conservazione dei dati185, poiché in questo caso l'applicazione di tale crite-

183 N. 282 del rapporto esplicativo (nota 1).

184 Oltre all'indicazione dell'autorità che richiede la conservazione e del reato alla base della richiesta, sono essenziali una breve esposizione dei fatti, nonché le indicazioni necessarie per determinare e localizzare i dati da conservare. Occorre inoltre indicare il nesso tra i dati e le indagini o il procedimento avviati in seguito al reato, e illustrare i motivi che rendono necessaria la conservazione. N. 284 del rapporto esplicativo (nota 1).

185 Art. 29 cpv. 3.