Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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per almeno 60 giorni fino al ricevimento della richiesta formale di trasmissione e continuare ad essere conservati dopo il suo ricevimento193. Questo requisito non pone problemi alla Svizzera, dal momento che la legge non prevede alcun termine minimo per la conservazione dei dati e l'autorità d'esecuzione può stabilire a sua discrezione la durata del provvedimento. Le sue decisioni sono soggette al controllo dell'UFG, che può impugnarle se necessario.
2.3.9 Articolo 30 – Trasmissione rapida di dati sul traffico informatico conservati
2.3.9.1 Modifiche necessarie del diritto vigente
Lo sviluppo estremamente rapido delle tecnologie dell'informazione ha profondamente modificato la nostra società. A causa della necessità di scambiare ingenti quantità di dati194, le nuove tecnologie si sono affermate in tutti gli ambiti dell'attività umana e hanno comportato innumerevoli trasformazioni economiche e sociali e anche nuove forme di criminalità. Hanno messo in dubbio gli esistenti principi del diritto e reso necessaria l'adozione di misure tecniche a tutela dei sistemi informatici e di provvedimenti legali volti a prevenire la criminalità, fungendo al contempo da deterrente. Per far fronte in modo efficace alla criminalità informatica è necessario trasmettere rapidamente le informazioni acquisite. A differenza dei mezzi di prova tradizionali, caratterizzati da una certa persistenza temporale e spaziale195 e utilizzabili anche in caso di procedimenti di lunga durata, i dati informatici possono essere trasferiti in brevissimo tempo da un Paese all'altro e vengono di rado salvati per più di due mesi, rivelandosi estremamente labili. La semplice esecuzione di rapide misure provvisorie (sequestro dei dati rilevanti) non è sufficiente. I dati devono anche essere trasmessi quanto prima all'autorità richiedente, onde evitare che diventino inutilizzabili. Questo requisito costituisce l'oggetto dell'articolo 30 della Convenzione.
Il diritto svizzero non garantisce la corretta attuazione dell'articolo 30 della Convenzione. Su richiesta di una Parte nel cui territorio è stato commesso un reato, la Parte richiesta spesso provvede alla conservazione dei dati sulla trasmissione di una comunicazione per mezzo di computer situati nel suo territorio. In tal modo si possono ripercorrere le tappe della comunicazione fino alla sua origine, individuare l'autore del reato o acquisire mezzi di prova decisivi. Nel corso delle indagini, la Parte richiesta può scoprire, dai dati sul traffico rintracciati nel proprio territorio, che la comunicazione è partita da un fornitore di servizi di uno Stato terzo o da un provider della Parte richiedente. In tal caso la Parte richiesta deve mettere rapidamente a disposizione della Parte richiedente una quantità di dati sul traffico informatico sufficiente per individuare il fornitore di servizi dello Stato terzo e il percorso della comunicazione. Se la comunicazione è stata trasmessa da uno Stato terzo, la Parte richiedente può, sulla base delle informazioni disponibili, inviare a tale Stato una richiesta di conservazione e presentare una domanda di assistenza accelerata per individuare il fornitore di servizi e il percorso della comunicazione. L'articolo 30 richiede la rapida trasmissione all'estero dei dati relativi al traffico informatico, resi
193 N. 289 del rapporto esplicativo (nota 1).
194 Il facile accesso alle informazioni contenute nei sistemi informatici, la ricerca semplice, nonché le pressoché illimitate possibilità di scambio e di divulgazione di tali informazioni, indipendentemente dalla lontananza geografica, hanno fatto aumentare vertiginosamente la quantità di informazioni disponibili e le conoscenze che se ne possono ricavare.
195 Una banca deve p. es. conservare la propria documentazione contabile per dieci anni.