Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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accessibili grazie a un ordine di sorveglianza ai sensi della LSCPT. Tale obbligo è praticamente inconciliabile con il sistema di assistenza giudiziaria attualmente adottato in Svizzera, in base al quale, prima di trasmettere informazioni facenti parte della sfera privata196, al detentore di tali informazioni va sempre presentata una decisone finale impugnabile197. Solo al termine di questa procedura, che dura diversi mesi, è possibile trasmettere i dati all'autorità straniera, la quale tuttavia non potrà farne uso perché non sono più attuali. Inoltre, i lunghi tempi richiesti danno agli interessati, informati dalle autorità svizzere, la possibilità di far sparire mezzi di prova incriminanti198. Il diritto svizzero deve essere pertanto modificato per soddisfare quanto stabilito dall'articolo 30. Questo è lo scopo del capoverso 1 lettera a del nuovo articolo 18b AIMP, il cui capoverso 1 lettera b adempie anche i requisiti per l'attuazione dell'articolo 33:

Art. 18b Dati relativi al traffico informatico

1 L'autorità federale o cantonale incaricata della domanda può ordinare la trasmissione all'estero di dati relativi al traffico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se:

a. le misure provvisionali adottate dimostrano che la comunicazione oggetto della domanda ha origine in un altro Stato; oppure se

b. tali dati sono stati acquisiti dall'autorità d'esecuzione sulla base di un ordine di sorveglianza in tempo reale autorizzata in precedenza (art. 269-281 CPP).

2 Tali dati non possono essere utilizzati come prove prima che la decisione in merito alla concessione e alla portata dell’assistenza giudiziaria sia passata in giudicato.

3 La decisione di cui al capoverso 1, ed eventualmente l'ordine e l'autorizzazione della sorveglianza, devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio federale.

Il nuovo articolo 18b permette la trasmissione all'autorità straniera dei dati sul traffico informatico facenti parte della sfera privata prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria nei due casi seguenti: le misure provvisionali adottate dimostrano che la comunicazione oggetto della domanda ha origine in un altro Stato (cpv. 1 lett. a; disposizione per l'attuazione dell'articolo 30); i dati vengono acquisiti dall'autorità d'esecuzione sulla base di un ordine di sorveglianza in tempo reale autorizzata in precedenza (cpv. 1 lett. b; disposizione per l'attuazione dell'articolo 33). Le nuove condizioni di trasmissione si discostano dall'attuale sistema di assistenza, ragion per cui l’interessato gode di una maggiore tutela giurisdizionale,

196 Art. 9 AIMP e art. 69 della legge federale sulla procedura penale (RS 312.0).

197 Art. 80e AIMP. Una tale procedura non è necessaria se la comunicazione oggetto d'indagine costituisce di per sé un reato commesso usando Internet. In tal caso l'Internet provider è tenuto a fornire, nell'ambito di una procedura semplificata, tutte le indicazioni che consentono di identificare l'autore del reato (art. 14 cpv. 4 LSCPT).

198 Il rischio di inquinamento delle prove giustifica la trasmissione tempestiva, che è p. es. idonea quando l'autorità straniera vuole identificare una persona che utilizza servizi Internet svizzeri per scambiare materiale pedopornografico. Ad oggi i dati che permettono di identificare l'utente di un tale servizio non possono essere trasmessi all'autorità straniera prima che l'utente sia stato informato della decisione emessa a suo carico e abbia avuto la possibilità di impugnarla entro un termine di trenta giorni. Questo lasso di tempo gli permette di cancellare tutti i dati incriminanti salvati sul suo computer.