Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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garantita dai capoversi 2 e 3 dell'articolo 18b, qualora l'assistenza venga successivamente negata. A tal fine sono previste tre misure di tutela:
a) il provvedimento di sorveglianza deve essere autorizzato da un giudice indipen-
dente ai sensi dell'articolo 272 CPP (cfr. nuovo art. 18b cpv. 1 lett. b in fine AIMP);
b) i dati trasmessi non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima che la
procedura di assistenza giudiziaria non sia conclusa, per garantire la possibilità di far rimuovere dagli atti stranieri le informazioni trasmesse se l'impugnazione dovesse essere accolta (cfr. nuovo art. 18b cpv. 2 AIMP); e
c) la trasmissione è soggetta all'immediato controllo dell'UFG (cfr. nuovo art. 18b
cpv. 3 AIMP).
Possono essere trasmessi solo i dati acquisiti sulla base di un ordine di sorveglianza autorizzata. In tal modo si garantisce che i dati siano stati acquisiti in conformità con il diritto svizzero e che la richiesta di assistenza sia stata verificata non solo dall'autorità d'esecuzione, ma anche da un giudice indipendente199. Tale controllo è ulteriormente rafforzato dall’obbligo di comunicare tempestivamente all'UFG ogni decisione di trasferimento dei dati. L'UFG provvede al rispetto della legge e può intervenire sia presso le autorità svizzere sia presso quelle straniere se la disposizione è stata applicata indebitamente o non rispettata. Questo articolo costituisce una novità nel sistema svizzero dell'assistenza giudiziaria, poiché permette di trasmettere all'autorità straniera informazioni facenti parte della sfera privata, senza che l’interessato ne sia prima informato e abbia avuto la possibilità di far valere le proprie argomentazioni. Tale procedura è necessaria per soddisfare quanto stabilito dalla Convenzione, che tiene conto delle necessità assolute del perseguimento penale. Il nuovo articolo riduce la possibilità dell’interessato di opporsi tempestivamente alla trasmissione all'estero di informazioni facenti parte della sua sfera privata, tuttavia vi sono altre misure che continuano a garantire la sua tutela. La domanda di assistenza giudiziaria non viene infatti verificata soltanto dall'autorità d'esecuzione, ma anche dall'UFG. Inoltre, anche l'autorità che autorizza la sorveglianza200 deve verificare che la richiesta soddisfi una serie di criteri, i quali sostanzialmente coincidono in larga misura con quelli della procedura di assistenza giudiziaria201. La persona coinvolta non viene privata di tutti i suoi diritti: non appena la situazione lo consente202, deve essere informata dell'avvenuta trasmissione e può impugnare sia la decisione finale sia l'ordine di sorveglianza. Se il ricorso viene accolto, l'autorità straniera deve rimuovere le informazioni dai propri atti e attestarlo alle autorità svizzere. Fino al momento in cui l’interessato può far valere i propri diritti, le informazioni che lo riguardano non possono essere usate come mezzi di prova, ma solo a
199 La verifica giudiziale non riguarda l'assistenza in sé, ma si avvale di molti dei criteri applicati all'assistenza giudiziaria.
200 Art. 7 cpv. 1 LSCPT.
201 Vale per la doppia incriminazione (secondo art. 3 LSCPT), per la proporzionalità (sussidiarietà delle misure; art. 3 cpv. 1 lett. a-c LSCPT) e per la separazione dei documenti (art. 8 LSCPT).
202 In ogni caso al più tardi prima che si concluda l'inchiesta penale o venga sospesa la procedura (art. 10 cpv. 2 LSCPT).