Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 15 pagine
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criminalità transnazionale. Tuttavia taluni esprimono delle riserve o avanzano richieste in merito a determinati elementi di tale articolo. Quattro interpellati27 vi si oppongono.
In alcune risposte28 si sottolinea la necessità di limitare le lesioni dei diritti del singolo in caso di trasmissione dei dati all’estero prima che questi abbia potuto far valere i propri diritti. Due consultati29 ritengono che tali lesioni siano inammissibili poiché ritengono insufficienti le garanzie proposte (cpv. 2 e 3). Altri partecipanti30 attirano l’attenzione sulla portata di questo nuovo articolo, che non si applica soltanto ai reati di natura informatica, bensì a qualsiasi reato e ciò anche nel caso in cui lo Stato richiedente non sia Parte alla Convenzione. Numerosi Cantoni31 e le autorità di perseguimento penale32 chiedono invece che anche i dati relativi al contenuto possano venir trasmessi in tempo reale allo Stato richiedente, conformandosi così alla prassi attuale e permettendo alla Svizzera, grazie alla reciprocità, di ottenere simili dati dall'estero. Un Cantone e la sua università33 auspicano per contro che venga sancito nella legge che possano essere trasmessi soltanto i dati relativi al traffico informatico.
Tre Cantoni e un partito34 sollevano dubbi per quanto concerne l’utilità dei dati da trasmettere e il controllo dell’uso che ne viene fatto. Secondo loro, da un canto, lo Stato richiedente non ha teoricamente la possibilità di utilizzarli come prova (cpv. 2), poiché ciò invaliderebbe la successiva raccolta delle prove resa possibile grazie ai dati in questione. Dall’altro, la Svizzera, in quanto Stato richiesto, non potrebbe impedire che tali dati siano utilizzati come mezzi di prova. Per questi interpellati potrebbe pure porsi il problema del ritiro di tali informazioni nel caso in cui il ricorso della persona interessata fosse accolto.
Diversi partecipanti35 temono che l’articolo 18b AIMP possa essere impiegato a fini fiscali e in particolare che lo Stato richiedente ottenga mediante l’assistenza accelerata informazioni di natura fiscale, adducendo come motivo la ricerca di prove elettroniche per un qualsiasi reato. Queste prove devono essere trasmesse prima del controllo giudiziale. Alcuni partecipanti36 evidenziano che l’articolo 25 paragrafo 4 della Convenzione prevede che l'assistenza giudiziaria non può essere rifiutata sostenendo che il reato in questione è di natura fiscale.
27 UDC, Ordine degli avvocati di Ginevra, Associazione svizzera dei banchieri, economiesuisse
28 ZH, OW, SO, economiesuisse, ISSS Information Security Society Switzerland
29 UDC, Ordine degli avvocati di Ginevra. L'Associazione svizzera dei banchieri è d’accordo con il principio, ma chiede che il nuovo articolo sia quasi totalmente rivisto.
30 ODA, GE, Università di Ginevra, ePower per la Svizzera
31 FR, BL, AR, SG, VD, NE, JU, e anche la Conferenza Svizzera dei procuratori e la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere
32 Conferenza Svizzera dei procuratori e Conferenza delle autorità inquirenti svizzere
33 GE
34 BL, SG, GE, PLR
35 PPD, Donne PPD, PLR, UDC, economiesuisse, Associazione svizzera dei banchieri come pure Convegno delle forze di polizia svizzere, ISSS Information Security Society Switzerland, ePower per la Svizzera, Ordine degli avvocati di Ginevra
36 economiesuisse, Associazione svizzera dei banchieri, Ordine degli avvocati di Ginevra