Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 15 pagine
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Pur appoggiando la lotta contro la cibercriminalità, tre partecipanti alla consultazione10 si oppongono alla ratifica della Convenzione e alle modifiche legislative proposte. In linea generale questi consultati ritengono che quanto proposto comporti una restrizione eccessiva dei diritti fondamentali dei cittadini e, per quanto concerne l’assistenza accelerata, ripercussioni sulla piazza finanziaria e conseguenze finanziarie di rilievo per la Confederazione. Per quanto concerne le due modifiche legislative proposte (art. 143bis CP e art. 18b AIMP), numerosi attori del settore informatico e delle telecomunicazioni temono che il nuovo capoverso 2 dell’articolo 143bis CP possa rendere punibili le loro attività in materia di sicurezza informatica. Alcuni consultati11 condividono in ampia misura il principio di una procedura di assistenza accelerata per la trasmissione di dati elettronici relativi al traffico informatico (art. 18b AIMP). Tuttavia ritengono che tale procedura debba essere applicata in modo più generalizzato ed essere estesa anche i dati relativi al contenuto. Tale posizione è giustificata dalle positive esperienze pratiche maturate e dal desiderio di rendere più efficace il perseguimento penale. Altri partecipanti12 sono del parere che occorra tenere maggiormente conto dei diritti dei singoli. Viene espresso in particolare il timore che tale forma di assistenza possa essere utilizzata in modo abusivo per ottenere informazioni di natura fiscale. Determinati interpellati propongono ulteriori modifiche legislative come l'introduzione della definizione di dati relativi al traffico informatico nell’articolo 11 capoverso 3 AIMP e l'introduzione dell'obbligo di applicare misure di sicurezza (ad es. la cifratura) nel caso in cui le domande di assistenza siano inoltrate servendosi di mezzi di comunicazione veloce.
I partecipanti alla procedura di consultazione hanno commentato anche altri punti della Convenzione, in particolare gli articoli concernenti la pornografia infantile, la responsabilità delle persone giuridiche, nonché alcuni aspetti procedurali e dell’assistenza giudiziaria. Infine, diversi interpellati ritengono che le ripercussioni finanziarie della ratifica della Convenzione sui Cantoni siano state sottovalutate13.
3. Valutazione per temi
3.1. Modifica del Codice penale L’articolo 143bis CP (accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati o «hacking») in combinazione con gli articoli 2 e 6 della Convenzione
10 TI, UDC, Ordine degli avvocati di Ginevra. Dai pareri non emerge chiaramente se i consultati si oppongano alle modifiche legislative e se le condividerebbero se non derivassero da un impegno internazionale.
11 FR, BL, AR, SG, VD, NE, JU, Conferenza Svizzera dei procuratori e Conferenza delle autorità inquirenti svizzere.
12 ZH, OW, SO, economiesuisse. L’UDC e l’Ordine degli avvocati di Ginevra sostengono che vi sia violazione dei diritti del singolo.
13 Cfr. n. 3.3.4