Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 15 pagine
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sarebbe auspicabile prevedere una misura diversa da quella dell’articolo 273 CPP, che istituisce una misura coercitiva, mentre la Convenzione prevede una misura meno rigida nel caso in cui la persona oggetto della misura collabori.
Articolo 19 Perquisizione e sequestro di dati informatici memorizzati
Un interpellato63 chiede che l’autorità inquirente che effettua le perquisizioni possa sequestrare i dati in questione e che si stabilisca una procedura per ottenere un’estensione rapida dell’autorizzazione di perquisizione. Secondo un altro consultato64, il rapporto esplicativo non spiega chiaramente né come la Convenzione prevede che l’autorità competente acceda ai dati temporaneamente memorizzati presso il fornitore di servizi né come tale misura si concili, in particolare in caso di cooperazione internazionale, con la tutela del segreto postale e delle telecomunicazioni.
Articolo 20 Raccolta in tempo reale di dati relativi al traffico informatico
Secondo un partecipante65, il diritto svizzero non soddisfa completamente i requisiti della Convenzione. L’articolo 24 OSCPT permette soltanto la raccolta di dati relativi alla posta elettronica. L’università in questione è del parere che nel diritto svizzero la nozione di dati relativi al traffico informatico sia più restrittiva di quella della Convenzione, come rilevato nel commento relativo all’articolo 18b AIMP66. Inoltre, il suddetto consultato deplora che l’elenco degli articoli 3 LSCPT e 269 capoverso 2 CPP non includa tutti i reati della Convenzione, impedendo in tal modo una misura di sorveglianza che riguardi tali reati. Un Cantone67 ritiene opportuna la riserva, mentre gli altri partecipanti alla consultazione non la criticano.
3.3.3 Assistenza giudiziaria Articolo 25 Principi generali dell'assistenza giudiziaria
Due consultati68 sono del parere che l'adozione di particolari misure di sicurezza (come ad es. la cifratura) per la trasmissione dei dati debba essere obbligatoria e non potestativa. Inoltre, il fatto di non poter addurre la natura fiscale di una domanda per rifiutare l'assistenza (art. 25 par. 4) pone problemi a molti partecipanti.
Articoli 33 e 34 Assistenza giudiziaria per la raccolta in tempo reale di dati relativi al traffico informatico e per l'intercettazione di dati relativi al contenuto
62 Università di Losanna
63 VD
64 Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni
65 Università di Losanna
66 Altri partecipanti sono di parere contrario (ZH, I Verdi, PS, Giuristi Democratici Svizzeri), cfr. nota 36 relativa all'art. 18b AIMP.
67 OW
68 OW, Federazione delle imprese romande