Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 15 pagine

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Capoverso 1

L’eliminazione dall’articolo 143bisCP del criterio dell’assenza dell’intento di lucro che attualmente figura nel capoverso 1 non ha dato adito a critiche e anzi gli interpellati14 la accolgono positivamente. La fattispecie dell’hacking viene dunque estesa anche ad azioni commesse a fini di lucro.

Capoverso 2 (nuovo)

Questo nuovo capoverso punisce determinate azioni preliminari al reato di hacking. Conformemente ai requisiti dell’articolo 6 della Convenzione, viene punito chi mettere in circolazione o rendere accessibili programmi o password che sa o presume destinati a esser utilizzati a scopo di hacking. Molti partecipanti alla consultazione15 appoggiano espressamente tale modifica.

Alcune associazioni mantello16 e la maggioranza delle aziende attive nella sicurezza informatica hanno espresso forti preoccupazioni per le possibili conseguenze giuridiche che tale modifica potrebbe comportare per il settore. Questo timore è condiviso da diversi partiti politici e altre organizzazioni17. Tutti questi interpellati sono del parere che, in determinate circostanze, anche la produzione e l’utilizzo di programmi destinati a collaudare la sicurezza di un sistema informatico ricadrebbero sotto l’articolo 143bis capoverso 2 CP. Tale incertezza giuridica frenerebbe la ricerca e lo sviluppo in questo ambito specifico. Alcuni interpellati propongono l’introduzione di un’eccezione esplicita all’articolo 143bis capoverso 2 CP per atti che avvengono a scopo lecito18.

Taluni consultati19 auspicano una diversa limitazione del campo di applicazione dell’articolo 143biscapoverso 2 CP: secondo loro, l’elemento soggettivo del reato deve prevedere che l’autore conosca (e non solo presuma) lo scopo, ossia l'utilizzo criminale del programma o della password resi accessibili o messi in circolazione. Inoltre l'impiego a scopi delittuosi deve essere chiaro all’autore del reato. Un altro consultato20 è invece del parere che la consapevolezza dell’autore di un potenziale utilizzo a scopi delittuosi dovrebbe essere sufficiente per applicare l’articolo 143bis capoverso 2 CP.

14 ZH, BS, AR, VD, GE, PLR, Convegno delle forze di polizia svizzere

15 ZH, SO, BS, AR, PLR, ePower per la Svizzera

16 economiesuisse, Associazione svizzera dei banchieri

17 PLR, I Verdi, PS, Associazione svizzera dei banchieri, SRG SSR Idée Suisse, Università di Basilea, Università di Losanna, Convegno delle forze di polizia svizzere, Stampa Svizzera, Giuristi democratici svizzeri

18 Swiss Internet User Group, Avantec AG, Università di Losanna

19 Università di Basilea, PS, I Verdi, Giuristi Democratici Svizzeri

20 OW