Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 15 pagine
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interpellati54, invece, dubitano che alcuni aspetti della Convenzione siano compatibili con il diritto svizzero55.
Articolo 16 Conservazione rapida di dati informatici memorizzati
Per un’università56 il diritto svizzero non soddisfa i requisiti della Convenzione, in quanto quest’ultima riguarda tutti i fornitori di servizi e gli esercenti di reti di telecomunicazione interne. Questo interpellato sottolinea che gli articoli 5 e 15 LSCPT57, nonché l’articolo 273 CPP si applicano soltanto ai fornitori di servizi Internet. Tali articoli non prevedono un obbligo per gli esercenti di reti di telecomunicazione interne o di centralini privati di conservare i dati relativi al traffico informatico, che sono rilevanti per individuare la persona che commette un reato all’interno di un’azienda. Anche se la Convenzione non lo prevede, taluni partecipanti58 chiedono di avvalersi di questa opportunità per estendere da sei a dodici mesi il periodo in cui i fornitori di servizi Internet sono tenuti a conservare i dati relativi al traffico informatico.
Articolo 17 Rapida conservazione e trasmissione di dati relativi al traffico informatico
Due partecipanti59 auspicano che si esamini se non sia il caso di formulare una riserva o fare una dichiarazione. Sottolineano che nel diritto interno l’obbligo di conservare per sei mesi i dati necessari all’identificazione di una persona non si applica agli esercenti di reti di telecomunicazione interne60. Per quanto concerne invece la questione del coinvolgimento di più fornitori di servizi in una comunicazione, un consultato61 rileva che, contrariamente a quanto menzionato nel rapporto esplicativo, l’articolo 15 capoverso 2 LSCPT soddisfa soltanto in parte i requisiti della Convenzione. Tale aspetto dovrebbe però essere risolto nell’ambito del progetto di revisione della LSCPT. Lo stesso dicasi per quanto concerne l’obbligo dell’offerente Internet (art. 14 cpv. 4 LSCPT) di fornire all’autorità competente tutte le indicazioni che consentono di identificare l’autore.
Articolo 18 Ingiunzione di produrre dati
Stando a un partecipante62, l’obbligo di consegna previsto dall’articolo 265 CPP risponde parzialmente ai requisiti della Convenzione. In questo articolo, oltre all’obbligo di consegna dei valori patrimoniali e degli oggetti, andrebbe inserito quello di consegna di dati. Inoltre
54 Principalmente l’Università di Losanna
55 Diritto attuale o come previsto nel Codice di procedura penale svizzero.
56 Università di Losanna
57 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle traffico delle telecomunicazioni (LSCPT); RS 780.1.
58 VD, Università di Losanna
59 Associazione svizzera dei banchieri, economiesuisse. Per l’Università di Losanna, gli obblighi risultanti dall’art. 15 LSCPT si applicano soltanto ai fornitori di accesso a Internet, mentre la Convenzione riguarda tutti i fornitori di servizi come pure gli esercenti di reti di telecomunicazione interne (cfr. commento art. 16).
60 Cfr. commento art. 16
61 Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni