Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 15 pagine
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Un Cantone e la sua università21 ritengono che l’estensione della punibilità dell’hacking prevista dall’articolo 143bis capoverso 2 CP non sia necessaria, poiché nel diritto attualmente in vigore già i preparativi all’hacking possono essere considerati come atti di complicità. Taluni22 criticano la tendenza a estendere la punibilità e le sue ripercussioni sui diritti del singolo e sul rispetto del principio della proporzionalità.
Anche altri elementi che caratterizzano l’articolo 143bis capoverso 2 CP sono stati oggetto di alcuni commenti. La Convenzione (art. 6) non limita la finalità del reato all’accesso illegale a un sistema per l'elaborazione di dati, ma la estende a tutti i reati previsti dalla Convenzione (art. 2-5)23. Secondo alcuni Cantoni24, la riserva fatta all’articolo 6 paragrafo 3 della Convenzione andrebbe soppressa e, all’occorrenza, il diritto svizzero adeguato di conseguenza. L’articolo 143bis CP prevede che l’accesso indebito avvenga per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati. Per un interpellato25, tuttavia, la Convenzione (art. 2) non prevede tale condizione e si applica conseguentemente anche quando una persona approfitta dell’assenza della sua vittima per entrare nel suo ufficio e accedere al suo computer.
3.2 Modifica della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale Articolo 18b (nuovo) AIMP in combinazione con gli articoli 30 e 33 della Convenzione
L'articolo 18b AIMP prevede che i dati relativi al traffico informatico possano essere trasmessi all’estero prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria se sono soddisfatte determinate condizioni (cpv. 1). Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova (cpv. 2) e la decisione di trasmissione deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio federale di giustizia (cpv. 3). Questo nuovo articolo soddisfa i requisiti stabiliti dalla Convenzione, secondo cui ogni Stato deve essere in grado, da un canto, di trasmettere rapidamente all’estero i dati relativi al traffico informatico se le misure provvisionali adottate dimostrano che la comunicazione elettronica è soltanto transitata dalla Svizzera (art. 30) e, d’altro canto, di accordare assistenza giudiziaria per l'acquisizione di dati in tempo reale (art. 33).
I partecipanti alla consultazione26 condividono in ampia misura il principio di una procedura accelerata di assistenza giudiziaria, riconoscendo che gli imperativi del perseguimento penale devono adeguarsi all’evoluzione dei mezzi di comunicazione e allo sviluppo della
21 GE
22 I Verdi, Giuristi democratici Svizzeri
23 L’Università di Losanna è del parere che anche il diritto svizzero dovrebbe integrarli.
24 OW, VD e la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere
25 Università di Losanna
26 Cfr. n. 2 «Valutazione generale» per i partecipanti favorevoli al principio.