Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine

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2.1.3 Capitolo 2: Richiedenti l’asilo, Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 10 Messa al sicuro e confisca di documenti

Cpv. 2

La nuova formulazione dell'articolo 10 capoverso 2 LAsi consente di mettere al sicuro i documenti menzionati anche dopo la conclusione della procedura d'asilo relativa al titolare dei documenti. Secondo il tenore attuale, i documenti possono essere messi al sicuro solo durante la procedura.

Un caso concreto è la messa al sicuro di documenti che possono fornire indicazioni sull’identità dei richiedenti l'asilo scoperti dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) nel quadro delle sue mansioni di controllo delle persone e della merce.

Nella prassi, la maggior parte dei documenti di legittimazione scoperti nel traffico postale possono essere attribuiti a persone la cui procedura d'asilo è stata conclusa con una decisione passata in giudicato (decisione d’asilo negativa, decisione di non entrata nel merito o ammissione provvisoria). Secondo il diritto vigente, l'AFD non dispone di una base legale sufficiente per mettere al sicuro, all'attenzione dell'UFM, i documenti da lei controllati.

Art. 12 Recapito

Cpv. 3 (abrogato)

L’abrogazione dell'articolo 12 capoverso 3 LAsi è un adeguamento redazionale risultante dall'abrogazione dell'articolo 20 LAsi. Siccome non sarà più possibile depositare una domanda d'asilo all'estero, è infatti d'uopo abrogare il capoverso 3 dell'articolo 12 LAsi (cfr. il commento agli art. 19 e 20).

Art. 16 Lingua della procedura

Cpv. 2, cpv. 3 e 4 (nuovi)

Secondo l'attuale articolo 16 capoverso 2 LAsi, la procedura si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l’audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente. Dal 1° gennaio 2008 l'UFM è competente per le audizioni dei richiedenti l'asilo (art. 29 cpv. 1 LAsi). Occorre pertanto stralciare l'audizione dall'enumerazione dei criteri per la determinazione della lingua ufficiale in cui va redatta o notificata la decisione. Per maggior chiarezza occorre inoltre sostituire la formulazione «La procedura davanti all’Ufficio federale si svolge» mediante «La decisione dell'Ufficio federale è notificata». L'articolo 4 vigente dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) disciplina le deroghe che consentono all'UFM di notificare la propria decisione in un'altra lingua ufficiale. Per motivi dettati dalla sicurezza del diritto e dalla trasparenza, queste deroghe devono ora essere rette a livello di legge (art. 16 cpv. 3 LAsi). Nei casi in cui, considerate le domande entrate