Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine

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comportamento. Secondo la prassi dell'UFM e del TAF vigente, un siffatto perseguimento penale non ha di per sé una rilevanza sotto il profilo dell'asilo.

Secondo l’articolo 3 capoverso 3 LAsi proposto, che sancisce tale prassi a livello di legge, non è considerato rifugiato chi è esposto a seri pregiudizi o ha fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi unicamente per aver rifiutato di prestare servizio militare o per diserzione. Queste persone non ottengono asilo. La domanda d'asilo è respinta e gli interessati sono allontanati dalla Svizzera. Se l'allontanamento non può essere eseguito è ordinata l'ammissione provvisoria in Svizzera. Tale è il caso in particolare qualora l'esecuzione dell'allontanamento fosse contraria agli impegni della Svizzera nel quadro del diritto internazionale, segnatamente al principio di non respingimento secondo l'articolo 3 CEDU. Secondo tale principio, una persona non può essere costretta a recarsi in uno Stato in cui rischia di essere oggetto di tortura o di pene o trattamento inumani o degradanti.

Se l'obiezione di coscienza o la diserzione sono motivo di una pena sproporzionatamente severa nei confronti di una persona a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, questa persona ottiene invece asilo in Svizzera com'era il caso sinora in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 LAsi. In tal caso, la persona interessata è riconosciuta quale rifugiato in virtù della LAsi e della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Contrariamente all'ammissione provvisoria, che viene revocata non appena la persona non è più tributaria della protezione della Svizzera, la concessione dell'asilo comporta, dopo una dimora di cinque anni, il rilascio di un permesso di domicilio di durata indeterminata.

Costituzionalità e compatibilità con il diritto internazionale pubblico

L’articolo 3 capoverso 3 LAsi nel tenore proposto non restringe il campo d'applicazione della nozione di rifugiato quale è definita dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati nonché dall'articolo 3 LAsi. Come detto sopra, tale disposizione non è applicabile se il richiedente l'asilo rischia una pena sproporzionatamente severa per i motivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) a motivo del rifiuto di prestare servizio militare o di una diserzione.

La disposizione proposta non tange neppure il principio del non respingimento sancito dal diritto costituzionale e dal diritto internazionale (cfr. art. 5 LAsi; art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale, RS 101; art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; art. 3 CEDU). Se la Svizzera non riconosce un obiettore di coscienza o un disertore quale rifugiato, tale persona non può essere allontanata verso il suo Paese d'origine se rischia di subirvi un trattamento o una pena vietati dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale pubblico. In tal caso è ammessa in Svizzera a titolo provvisorio in virtù dell'articolo 83 LStr.