Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine

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o la situazione a livello del personale (art. 16 cpv. 3 lett. b LAsi), la decisione è notificata in un'altra lingua ufficiale, l'UFM garantisce come sinora che la decisione d'asilo venga tradotta nella lingua ufficiale parlata nel luogo di residenza del richiedente.

Art. 17 Disposizioni procedurali particolari

Cpv. 3bis (nuovo)

In occasione della revisione della LAsi del 16 dicembre 2005 è stato introdotto un nuovo articolo 26 capoverso 2bis LAsi poggiante su una proposta del Parlamento. Secondo tale disposizione, se nell’ambito di un procedimento penale o di diritto degli stranieri sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, il centro di registrazione dispone una perizia volta ad accertarne l’effettiva età.

Una siffatta perizia può tuttavia rivelarsi necessaria anche all'infuori del centro di registrazione, ad esempio in occasione della procedura all'aeroporto o in seguito all'assegnazione del richiedente a un Cantone. La LAsi non è invece la sede appropriata per disciplinare la perizia volta a determinare l'età nel quadro di un procedimento penale. È parimenti d'uopo disciplinare nella LStr la questione della perizia nel quadro di una procedura del diritto in materia di stranieri.

Occorre pertanto abrogare l'articolo 26 capoverso 2bis LAsi e sostituirlo mediante una disciplina idonea all'articolo 17 capoverso 3bis LAsi. L’espressione «straniero sedicente minorenne» figurante all'articolo 26 capoverso 2bis LAsi è sostituita mediante quella di «richiedente sedicente minorenne». Gli stranieri minorenni soggiacciono per analogia all'articolo 102 capoverso 1bis LStr (cfr. il commento all'art. 102 cpv. 1bis LStr).

Art. 17b Emolumenti

(abrogato)

La presente modifica è legata alla nuova sezione «Riesame e domande multiple» del capitolo 8 della LAsi, in cui gli articoli 111b - 111d disciplinano una procedura speciale. Per motivi legati alla sistematica, gli emolumenti percepiti per le domande di riesame o le nuove domande d'asilo (domande multiple) sono parimenti fissati nella sezione 3 del capitolo 8, nell'articolo 111d LAsi (cfr. il commento all'art. 111d LAsi). Ne consegue l'abrogazione dell'articolo 17b LAsi.

2.1.4 Capitolo 2: Richiedenti l'asilo, Sezione 2: Domanda d’asilo ed entrata in Svizzera

Art. 19 Deposito della domanda

Cpv. 1, cpv. 1bis e cpv. 2 (abrogato)

Occorre sopprimere la possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero (cfr. il commento all'art. 20 LAsi). L'articolo 19 capoverso 1 LAsi va adeguato conseguentemente.