Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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Il capoverso 1 proposto è inoltre completato, per motivi di chiarezza, con l'indicazione che la domanda d'asilo può parimenti essere depositata in occasione del controllo di confine in un aeroporto svizzero (si vada al proposito l'art. 22 cpv. 1 LAsi). Come sinora, la domanda può essere depositata presso un passaggio di frontiera aperto o in un CRP.
Secondo il capoverso 1bis, il richiedente deve trovarsi alla frontiera svizzera o sul territorio della Svizzera al momento di depositare la domanda. Siccome, in seguito all'abrogazione dell'articolo 20 LAsi, non sarà più possibile depositare una domanda d'asilo all'estero, è d'uopo precisare esplicitamente che il deposito della domanda presuppone che l'interessato si trovi in Svizzera.
L’abrogazione dell'articolo 19 capoverso 2 LAsi è di natura puramente formale. Essa risulta dal fatto che l'articolo 29 LAsi conferisce all'UFM la competenza di sentire il richiedente circa i motivi d'asilo.
Art. 20 Domanda d’asilo presentata all’estero e autorizzazione d’entrata
(abrogato)
La possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero è stata introdotta con la prima legge sull'asilo del 5 ottobre 19796 nel contesto della guerra fredda e delle dittature in America latina (in particolare Argentina e Cile). All'epoca era pressoché impossibile lasciare tali Paesi, per cui le persone interessate cercavano sovente protezione presso le rappresentanze straniere.
Attualmente la Svizzera è l'unico Stato d'Europa ad ammettere il deposito di domande d'asilo presso le proprie ambasciate all'estero. Secondo l'interpretazione data dagli altri Stati europei alle Convenzioni di Ginevra, limitare la possibilità di depositare una domanda d'asilo alla frontiera e al proprio territorio nazionale non costituisce una violazione del diritto internazionale. Questo comporta per la Svizzera oneri maggiori rispetto ad altri Paesi: se nel 2000 le domande depositate all’estero sono state 665, tale numero è passato a 1 802 nel 2006 e addirittura a 2 632 nel 2007. Da gennaio a ottobre 2008 sono state inoltrate complessivamente 2 115 domande all'estero. Si presume che il numero di domande d'asilo depositate all'estero continuerà ad aumentare fortemente. A ciò si aggiunge il fatto che l'entrata in Svizzera è stata autorizzata in casi relativamente rari. Sulle 2 632 domande d'asilo depositate all'estero nel 2007 sono state autorizzate solo 209 entrate in vista della procedura d'asilo in Svizzera. Da gennaio a ottobre 2008, sulle 2 115 domande d'asilo depositate all'estero sono state autorizzate solo 116 entrate (stato al 19 novembre 2008).
Le persone che non sono minacciate ma desiderano lasciare il loro Paese d'origine per venire in Europa, possono realizzare facilmente il loro progetto presentando una domanda d’asilo all’estero. In tal modo, questi richiedenti l'asilo ottengono un diritto a che la loro domanda sia trattata anche se basata su allegazioni votate all'insuccesso. Ciò comporta un onere considerevole, dal profilo del personale e finanziario, sia per le rappresentanze svizzere che per l'UFM.
Nonostante la possibilità data dal diritto vigente di depositare una domanda d'asilo all'estero, il nostro Paese figura da anni tra le destinazioni dei richiedenti l'asilo più
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