Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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gettonate d'Europa - proporzionalmente al numero di abitanti. L'attrattiva esercitata dalla Svizzera sui richiedenti l'asilo entrati illegalmente non è pertanto affatto ridotta dalla possibilità di depositare una domanda d'asilo all'estero.
La competenza per le domande depositate all'infuori dello spazio Dublino non è retta in maniera esplicita dall'Accordo d'associazione a Dublino. Legalmente, la Svizzera non è competente per la procedura d'asilo nel caso di persone che hanno depositato una siffatta domanda all'estero e che nel frattempo sono entrate illegalmente in un altro Stato Dublino. Non tutti gli altri Stati Dublino condividono tale modo di vedere. Qualora un richiedente depositi una domanda d'asilo in un altro Stato Dublino dopo averne presentata una presso una rappresentanza svizzera, vi è pertanto il rischio che uno Stato Dublino consideri il caso di competenza della Svizzera. Ciò potrebbe provocare ulteriori oneri per la Svizzera.
In quest'ottica, l'attuale articolo 20 LAsi, che disciplina la procedura in caso di deposito della domanda d'asilo all'estero, va abrogato. Con ciò s'intende evitare che annualmente migliaia di persone depositino domande d'asilo presso le ambasciate svizzere con esigue opportunità di ottenere un esito positivo. Tuttavia, le persone minacciate devono poter continuare a beneficiare della protezione della Svizzera. Se in un caso concreto si ritiene che una persona rischi di essere direttamente e gravemente minacciata nel Paese d'origine, l’entrata in Svizzera può essere autorizzata nel quadro della procedura d'entrata e di visto retta dal diritto in materia di stranieri. In tal modo la Svizzera può garantire la propria tradizione umanitaria, pur abolendo la possibilità della procedura d'asilo formale all'estero. L’articolo 56 LAsi conferisce, come sinora, la possibilità alla Svizzera di accogliere dei rifugiati direttamente dall'estero. Su domanda dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), l'8 agosto 2005 la Svizzera si è ad esempio detta disposta ad accogliere, nel quadro di un'azione umanitaria, un gruppo di dieci rifugiati uzbeki fuggiti dalla città di Andijan per recarsi nel vicino Kirghistan in seguito ai fatti di violenza del 13 maggio 2005. Più di recente, l'UFM ha disposto, in risposta a una domanda dell'ACNUR, l’entrata in Svizzera di dodici Iracheni e di dodici Palestinesi.
Siccome il deposito di una domanda d'asilo presuppone la presenza dell'interessato in Svizzera (cfr. art. 19 LAsi), in caso di domanda di ricongiungimento familiare all'estero (art. 51 LAsi), in avvenire basterà verificare se i candidati al ricongiungimento familiare vi hanno effettivamente diritto (cfr. art. 51 cpv. 4 LAsi).
Art. 22 Procedura all'aeroporto
Cpv. 3, 2° periodo
In virtù dell'articolo 22 capoverso 3 LAsi, nel momento in cui gli rifiuta l’entrata, l’UFM assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato.
Il complemento all'articolo 22 capoverso 3 LAsi è proposto per analogia a una modifica da apportare alla LStr (art. 95a LStr). D'ora in poi, le società aeroportuali saranno responsabili della messa a disposizione di alloggi adeguati e convenienti anche per le persone sottostanti alla legislazione sull'asilo. In tal modo è garantito che la società aeroportuale terrà conto, sin dalla pianificazione delle trasformazioni o costruzioni nel perimetro dell'aeroporto, della propria responsabilità per quanto concerne la messa a disposizione di alloggi adeguati e convenienti, confacenti ai