Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine

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presenza di indizi secondo i quali il Paese terzo non offre una protezione effettiva dal respingimento, l'UFM tratta la domanda conformemente al diritto vigente (art. 34 cpv. 3 LAsi). Il diritto internazionale pubblico non esige tuttavia che le due prime deroghe (parenti prossimi in Svizzera e qualità di rifugiato, art. 34 cpv. 3 lett. a e b LAsi) siano necessariamente verificate in caso di allontanamento verso uno Stato terzo sicuro. Inoltre, l'UFM è libero di trattare in qualsiasi momento le domande di persone provenienti da Stati terzi sicuri (cfr. il periodo introduttivo dell'art. 34 cpv. 2 LAsi). Per semplificare la procedura è pertanto d'uopo abrogare le due deroghe previste all'articolo 34 capoverso 3 lettere a e b LAsi.

Inoltre, la deroga tuttora applicabile, in virtù della quale se il richiedente ha parenti prossimi in Svizzera si entra nel merito della domanda d'asilo (art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi) è contraria all'articolo 34 capoverso 2 lettera e LAsi (non entrata nel merito se il richiedente può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi). Se il richiedente ha parenti prossimi sia in Svizzera che in uno Stato terzo, secondo il diritto vigente non è chiaro quale delle due disposizioni è applicabile.

Attualmente l'articolo 51 LAsi e l'articolo 85 capoverso 7 LStr prevedono già, a determinate condizioni, che i parenti prossimi di una persona ammessa a titolo provvisorio o di un rifugiato dimorante in Svizzera possano beneficiare del ricongiungimento familiare e del medesimo statuto della persona che raggiungono in Svizzera (art. 51 LAsi; art. 85 cpv. 7 LStr). Siccome nessun obbligo derivante dal diritto internazionale esige che la Svizzera tratti materialmente le domande d'asilo di persone che hanno parenti prossimi in Svizzera nel quadro della regola dello Stato terzo sicuro, è d'uopo abrogare la deroga di cui all'articolo 34 capoverso 3 lettera a LAsi.

Per quanto concerne la deroga prevista all'articolo 34 capoverso 3 lettera b LAsi (il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l’articolo 3 LAsi), la Svizzera non è più tenuta nemmeno ad accordare la propria protezione a un richiedente l'asilo qualora lo Stato terzo sia in grado di offrirgli tale protezione (principio di sussidiarietà). Tale deroga impedisce che una persona che potenzialmente può beneficiare della protezione di uno Stato terzo sicuro e che deposita una domanda d'asilo in Svizzera possa essere allontanata verso lo Stato terzo sicuro in questione. Visto quanto precede è pertanto parimenti d'uopo abrogare la deroga di cui all'articolo 34 capoverso 3 lettera b LAsi.

Occorre invece mantenere l'articolo 34 capoverso 3 lettera c LAsi (vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento). Solo gli Stati terzi (Stati dell'UE e dell'AELS) che il Consiglio federale designa come sicuri offrono garanzie per quanto concerne la protezione effettiva dal respingimento. Negli altri casi, la domanda d'asilo va trattata materialmente se vi sono indizi che lo Stato terzo potrebbe, nella fattispecie, violare tale principio.

Art. 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito

Cpv. 1 lett. a, lett. b (abrogata), cpv. 2

Ad cpv. 1 lett. a e cpv. 2

Vista la soppressione della deroga prevista all'articolo 34 capoverso 3 lettere a e b LAsi (cfr. il commento all'art. 34 LAsi), non occorre più, nel quadro della regola