Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine

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2.2.5 Capitolo 13: Compiti e competenze delle autorità

Art. 97 Assistenza amministrativa e comunicazione di dati

Cpv. 3

Questa modifica redazionale concerne unicamente il testo francese.

2.2.6 Capitolo 14: Protezione dei dati

Art. 102 Rilevamento di dati per stabilire l’identità e l'età

Titolo, cpv. 1bis (nuovo), cpv. 2

La possibilità di disporre una perizia volta ad accertare l'effettiva età nel quadro di una procedura del diritto degli stranieri, prevista sinora dall'articolo 26 capoverso 2bis LAsi, sarà ora parimenti disciplinata, per ragioni di sistematica, nell'articolo 102 capoverso 1bis LStr (cfr. anche il commento agli art. 17 cpv. 3bis e 26 cpv. 2bis LAsi). Gli adeguamenti del capoverso 2 sono puramente redazionali. Come sinora, spetta al Consiglio federale determinare quali dati biometrici vanno rilevati in virtù del capoverso 1 e disciplinarne l'accesso.

Art. 103a (nuovo) Controllo di confine automatizzato all'aeroporto

Il controllo di confine automatizzato all'aeroporto consente alla competente autorità di accelerare e semplificare il controllo dei viaggiatori che entrano o escono dallo spazio Schengen. Sinora tale controllo automatizzato non era parte della normativa Schengen, per cui la Svizzera non è obbligata, nemmeno partecipando a Schengen, a mettere a punto una siffatta procedura. La partecipazione a questa procedura è destinata in primo luogo alle « persone che viaggiano spesso in aereo », che devono spostarsi sovente per motivi professionali e che in tal modo hanno la possibilità di evitare lunghe attese nella zona di transito aeroportuale. Sono autorizzati a parteciparvi unicamente i cittadini svizzeri e le persone che possono appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone13 o alla Convenzione AELS14. Il fatto che i cittadini di Stati terzi non siano ammessi a partecipare a tale controllo15 deriva dall'obbligo previsto dal Codice frontiere Schengen di sottoporre queste persone a un controllo approfondito16 al momento del passaggio al confine nonché di timbrare sistematicamente i loro passaporti.17 La partecipazione al controllo di confine automatizzato richiede un passaporto biometrico o una carta per partecipanti su cui sono registrati i dati biometrici conformemente al capoverso 3. L'autorità competente è autorizzata a rilevare i dati delle persone desiderose di partecipare al controllo di confine automatizzato che non possiedono un passaporto biometrico.

13 RS 0.142.112.681

14 RS 0.632.31

15 Definizione di « cittadino di uno Stato terzo » secondo il Codice frontiere Schengen, art. 2 par. 6.

16 Codice frontiere Schengen, art. 7 par. 3.

17 Codice frontiere Schengen, art. 10.