Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine

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suo lavoro si complica inoltre considerevolmente quando il richiedente l'asilo o lo straniero si dimostra poco propenso a cooperare o occulta fatti importanti.

La presente disposizione non influisce in alcun modo sulla liceità o meno dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione dal profilo del diritto internazionale (p. es. a motivo di minacce di tortura nel Paese d'origine). Ciò vale in particolare per gli obblighi internazionali della Svizzera in virtù della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e della CEDU.

Delimitazione rispetto alla disciplina dei Paesi sicuri vigente secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera a LAsi

Il diritto d'asilo svizzero applica già una presunzione analoga a quella del presente progetto legislativo in quanto il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza sicuri (disciplina dei « Paesi sicuri » si sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Sono considerati sicuri gli Stati d'origine o di provenienza caratterizzati da una situazione politica stabile a medio termine e che garantiscono la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il fatto di provenire da uno di tali Stati non significa, in linea di principio, che non vi è entrata nel merito della domanda d'asilo. La questione concernente la qualità di rifugiato è al cuore della suddetta disciplina.

La questione dell'esigibilità, invece, si pone unicamente nel quadro dell'allontanamento o dell'espulsione, ad esempio dopo il rifiuto della domanda d'asilo. La disciplina proposta deve pertanto essere applicabile sia alle persone rientranti nel settore dell'asilo che agli stranieri.

Di regola si può partire dall'idea che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione verso uno Stato designato dal Consiglio federale come sicuro (« Paese sicuro ») è esigibile. È parimenti possibile che il ritorno in un Paese che non fa parte dei Paesi sicuri sia generalmente considerato come ragionevolmente esigibile. Tale è il caso ad esempio qualora la situazione generale nei settori economico, sociale e medico, ad esempio, consenta di giungere a tale conclusione.

Per analogia alla disciplina relativa ai « Paesi sicuri », la designazione degli Stati d'origine e di provenienza o delle regioni di tali Paesi, verso cui l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è considerata ragionevolmente esigibile presuppone una decisione del Consiglio federale (art. 83 cpv. 5ter LStr). Esso verifica periodicamente se i principali Stati di provenienza sono segnatamente caratterizzati da una guerra, una guerra civile o una situazione di violenza generalizzata e se, ad esempio, vi sono prodigate le cure mediche di base. Esso vaglia inoltre quali regioni del Paese sono interessate da tale situazione.

Art. 85 Regolamentazione dell’ammissione provvisoria

Cpv. 5

La revisione parziale della LAsi, del 20 giugno 1986, ha introdotto l'ammissione provvisoria quale misura sostitutiva qualora l'allontanamento non possa essere eseguito. Lo straniero ammesso provvisoriamente aveva allora diritto di scegliere liberamente il suo luogo di dimora nel Cantone in cui aveva vissuto fino a quel momento10. La pertinente disciplina della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) è stata ripresa tale e quale nella LStr (art. 85 cpv. 5).

10 FF 1986 I 1 pag. 33