Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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Al 31 ottobre 2008 vi erano in Svizzera 23 197 persone ammesse provvisoriamente, di cui circa la metà beneficiavano di prestazioni dell'aiuto sociale. Stando alle esperienze maturate nei Cantoni, le persone ammesse provvisoriamente si stabiliscono perlopiù nelle Città e nelle agglomerazioni. Favorita dal fatto che la legge consente attualmente al richiedente di scegliere liberamente il proprio domicilio in seno al Cantone, questa tendenza provoca oneri supplementari per i Comuni più grossi. Attualmente i Cantoni non hanno nessuna possibilità giuridica esplicita che consenta loro di attenuare tale andamento.
Taluni Cantoni hanno sì adottato la prassi che consiste nell'attribuire gli stranieri ammessi provvisoriamente a Comuni ben precisi11. Tuttavia, un numero crescente stranieri interessati fanno valere il loro diritto alla libera scelta del domicilio, anche se beneficiano di prestazioni dell'aiuto sociale.
Per questo motivo è previsto di creare nella LStr una regolamentazione che consenta alle autorità cantonali di assegnare un luogo di domicilio o un alloggio allo straniero ammesso provvisoriamente che beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale. Tale adeguamento risponde a un desiderio esplicito dei Cantoni. Esso concorda peraltro con l'articolo 86 capoverso 1 LStr in combinato disposto con l'articolo 82 capoverso 3 LAsi, secondo cui l'aiuto sociale deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. Tra di esse figurano segnatamente la messa a disposizione o l'attribuzione di un alloggio. I rifugiati ammessi provvisoriamente non sono interessati da questa regolamentazione in quanto la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (in particolare l'art. 23; cfr. anche il diritto degli stranieri e il diritto d'asilo, AuAS [Schnelldienst Ausländer- und Asylrecht], n˚ 9/2008, pag. 98) non consente di vincolare la concessione di prestazioni sociali a obblighi concernenti il domicilio.
Art. 87 Contributi federali
Cpv. 1 lett. a
Nell'articolo 87 capoverso 1 lettera a LStr, la seconda parte del periodo può essere stralciata alla luce del nuovo tenore dell'articolo 55 LStr. La clausola in questione figura infatti ormai all'articolo 55 capoversi 1 - 3 (cfr. anche il commento agli art. 55 LStr e 91 cpv. 4 LAsi).
2.2.4 Capitolo 12: Obblighi, Sezione 3: Obblighi delle società aeroportuali
Titolo precedente l'articolo 95a (nuovo):
Sezione 3: Obblighi delle società aeroportuali
L'articolo 95a LStr crea nuovi obblighi per le società aeroportuali, che si aggiungono a quelli delle imprese di trasporto. Per ragioni di sistematica, viene consacrato loro un intero capitolo.
11 Cfr. ad esempio la risposta del 24 giugno 2004 del Consiglio di Stato del Cantone Basilea Campagna all'interpellanza 2004-158 Hess Urs (gruppo UDC) relativa alla dimora dei richiedenti l'asilo, n. 5