Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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Questi dati possono essere registrati unicamente su un supporto dati adeguato (carta per partecipanti); la carta per partecipanti resta in possesso dell'interessato. Al controllo di confine, i dati biometrici vengono verificati; ciò significa che i dati biometrici registrati sulla carta per partecipanti o sul passaporto biometrico sono confrontati con le caratteristiche biometriche dell'interessato. Questo confronto è effettuato in tempo reale e i dati relativi alla procedura di confronto non sono memorizzati. Oltre alla verifica dei dati biometrici, è possibile, a ogni passaggio alla frontiera, confrontare i dati personali registrati sul passaporto biometrico o sulla carta per partecipanti con i dati dei sistemi RIPOL o SIS. Se tale confronto dà un riscontro, l'interessato non passa il controllo di confine automatizzato.
L'autorità incaricata del controllo di confine automatizzato gestisce un sistema d'informazione in cui devono essere registrate le persone che non possiedono un passaporto biometrico. Questo sistema d'informazione serve al trattamento dei dati personali necessari all'emanazione della carta per partecipanti. I dati particolarmente degni di protezione e, in particolare, i dati biometrici personali, non sono registrati nel sistema.
L'installazione, l'esercizio e il finanziamento del controllo di confine automatizzato incombono, in linea di principio, al Cantone in cui si trova l'aeroporto. Per accertarsi che le tappe fondamentali dell'iter procedurale siano attuate uniformemente in tutti gli aeroporti svizzeri che si prestano alla realizzazione di un controllo di confine automatizzato, si è ritenuto necessario che la Confederazione sancisca a livello di legge dei criteri minimi per tale procedura automatizzata, onde disciplinare, in particolare, la propria procedura d'iscrizione nonché il trattamento dei dati biometrici. Si può presupporre che in avvenire il Corpo guardie di confine (Cgcf) assumerà parimenti, su incarico dei Cantoni, determinati incarichi legati al controllo di confine automatizzato.
2.2.7 Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Art. 117 Impiego di stranieri sprovvisti di permesso
Cpv. 3
Al momento di elaborare le disposizioni penali della LStr, involontariamente non è stata ripresa la punibilità dell'impiego per negligenza di stranieri sprovvisti di permesso quale era prevista nella vecchia legge (art. 23 cpv. 4 LDDS). L'articolo 117 LStr dev'essere pertanto completato conseguentemente. La sanzione è ispirata dall'articolo 115 capoverso 3 LStr (attività lucrativa senza autorizzazione). La multa è di al massimo 20 000 franchi. In questo modo è possibile sanzionare adeguatamente i casi gravi, ad esempio i casi di impiego illegale o di impiego per negligenza di più stranieri.