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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

Art. 36 Informazioni

1 L’impresa di assicurazione può richiedere agli stipulanti e agli aventi diritto tutte le informazioni necessarie all’accertamento delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento e alla determinazione dell'entità dell’obbligo di fornire prestazioni.

2 Se il contratto prevede che l’impresa di assicurazione può esigere determinati documenti giustificativi, la loro acquisizione deve essere ragionevole.

Art. 37 Divieto di modifica

Finché il danno non è accertato gli stipulanti e gli aventi diritto non possono effettuare, senza il consenso dell’impresa di assicurazione, modifiche dello stato attuale che potrebbero rendere difficile o impedire l’accertamento dell’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire prestazioni, a meno che la modifica sia effettuata per ridurre il danno e nell’interesse pubblico.

Sezione 2: Prestazione dell’impresa di assicurazione

Art. 38 Somma assicurata

1 Per quanto la legge non stabilisca altrimenti, le prestazioni dell’impresa di assicurazione sono limitate alla somma assicurata.

2 In assenza di un patto derogativo scritto la somma assicurata è a disposizione per qualsiasi evento verificatosi.

Art. 39 Scadenza e mora

1 Le prestazioni assicurative scadono al termine di quattro settimane dal momento in cui l’avente diritto ha sufficientemente sostanziato le sue pretese e menzionato o trasmesso all’impresa di assicurazione i documenti giustificativi che gli sono accessibili.

2 L’impresa di assicurazione è in mora alla scadenza della prestazione assicurativa.

Art. 40 Pagamenti rateali

1 Alla scadenza del termine di cui all’articolo 39 capoverso 1 l’avente diritto può esigere pagamenti rateali fino a concorrenza dell’importo incontestato se l’impresa di assicurazione contesta unicamente l’entità del suo obbligo di fornire prestazioni.

2 Lo stesso dicasi se non sono state chiarite le modalità di ripartizione tra diversi aventi diritto.

Art. 41 Costi di impedimento, riduzione e accertamento del danno

1 Le spese di impedimento e di riduzione del danno ai sensi dell’articolo 34 devono essere assunte dall’impresa di assicurazione stessa anche quando le misure sono sta-