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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

Art. 47 Diminuzione del rischio

1 In caso di diminuzione del rischio lo stipulante ha il diritto di recedere per scritto dal contratto o di esigere una riduzione del premio.

2 Se l’impresa di assicurazione rifiuta la riduzione del premio o se lo stipulante non è d’accordo sulla riduzione proposta, quest’ultimo ha il diritto di recedere per scritto dal contratto entro quattro settimane dopo che gli è pervenuta la presa di posizione dell’impresa di assicurazione.

3 Il recesso e la riduzione del premio prendono di volta in volta effetto quattro settimane dopo che la relativa comunicazione è pervenuta allo stipulante.

Art. 48 Contratto collettivo

Se il contratto comprende più cose o persone e la modifica del rischio riguarda soltanto una parte di queste cose o persone, lo stipulante ha il diritto di esigere che per la parte rimanente l’assicurazione venga continuata con il premio conforme alla tariffa.

Sezione 2: Adeguamento unilaterale del contratto

Art. 49 Clausola di adeguamento del premio

1 È possibile convenire validamente una clausola di adeguamento soltanto nell’ipotesi che le circostanze determinanti per il calcolo del premio si modifichino in maniera tale da giustificare l’aumento previsto.

2 Se fa uso della clausola di adeguamento pattuita, l’impresa di assicurazione deve darne comunicazione scritta e motivata allo stipulante, con l’indicazione del diritto di recesso ai sensi del capoverso 3. L’aumento entra in vigore al più presto quattro settimane dopo che è pervenuta la comunicazione.

3 Lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto o dall’aumento del premio a contare dal momento in cui l’aumento del premio diverrebbe efficace conformemente alla comunicazione dell’impresa di assicurazione. Il recesso è tempestivo se perviene prima all’impresa di assicurazione.

Art. 50 Modifica delle condizioni generali di assicurazione

1 Se durante il decorso del contratto l’impresa di assicurazione offre nuove condizioni generali per il rischio assicurato, lo stipulante può esigere che il contratto sia continuato a queste condizioni.

2 Se la modifica è vincolata a un aumento del premio, lo stipulante è tenuto a pagare tale aumento.

3 L’impresa di assicurazione può negare la continuazione del contratto alle nuove condizioni se vi è vincolato un aumento del rischio assicurato.