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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

Art. 44 Pegno sulla cosa assicurata

1 Se è costituita in pegno una cosa assicurata, il pegno del creditore si estende tanto al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al debitore quanto ai beni acquistati con l’indennità in sostituzione della cosa assicurata.

2 Se il pegno è stato notificato all’impresa di assicurazione, questa può pagare l’indennità all’assicurato soltanto con il consenso del creditore pignoratizio o contro prestazione di garanzie a favore del medesimo.

Capitolo 5: Modifica del contratto

Sezione 1: Aumento e riduzione del rischio

Art. 45 Modifica del rischio

Vi è una modifica del rischio ai sensi delle disposizioni qui appresso se:

a. una fattispecie rilevante di rischio ai sensi dell’articolo 15 capoverso 3 non subisce soltanto una modifica essenziale temporanea e fonda quindi un nuovo stato di rischio;

b. essa è subentrata dopo il momento determinante per l’adempimento dell’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 17.

Art. 46 Aumento del rischio

1 Lo stipulante deve notificare senza indugio per scritto all’impresa di assicurazione ogni aumento del rischio. La notificazione può anche essere effettuata dal terzo assicurato.

2 Entro il termine di quattro settimane dopo che le è pervenuta la notificazione, l’impresa di assicurazione è autorizzata a recedere per scritto dal contratto oppure ad adeguare il premio dal momento dell’aumento del rischio.

3 In caso di aumento del premio lo stipulante è dal canto suo autorizzato a recedere per scritto dal contratto entro quattro settimane dopo che gli è pervenuta la comunicazione di aumento del premio.

4 Il recesso e l’aumento del premio prendono di volta in volta effetto quattro settimane dopo che la relativa comunicazione è pervenuta allo stipulante.

5 In caso di recesso del contratto, l’impresa di assicurazione ha diritto in ogni caso a un aumento adeguato del premio tra il momento dell’aumento del rischio e quello dell’estinzione del contratto.

6 Se lo stipulante non dichiara un aumento del rischio, l’impresa di assicurazione può negare o ridurre la sua prestazione in maniera corrispondente al grado di colpevolezza e di aumento del rischio.