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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

te infruttuose, purché lo stipulante o l’avente diritto abbiano potuto considerarle necessarie.

2 L’impresa di assicurazione deve assumere le spese di accertamento e di constatazione del danno.

3 Sempre che abbia provocato in singoli casi spese ai sensi dei capoversi 1 e 2, l’impresa di assicurazione deve assumerle anche quando, unitamente alle altre prestazioni, esse superano la somma assicurata.

4 Se è autorizzata a ridurre le sue prestazioni, l’impresa di assicurazione può ridurre in maniera corrispondente l’assunzione delle spese.

Art. 42 Liberazione dall’obbligo di fornire prestazioni e riduzione della pre-

stazione

1 L’impresa di assicurazione è liberata dal suo obbligo di fornire prestazioni se lo stipulante o l'avente diritto:

a. ha provocato intenzionalmente l'evento;

b. ha ingannato intenzionalmente sui motivi o sull’entità della prestazione assicurativa fatta valere.

2 Se lo stipulante o l'avente diritto ha provocato per grave negligenza l'evento, l’impresa di assicurazione può ridurre la sua prestazione in maniera corrispondente al grado di colpevolezza.

3 Se lo stipulante o l' avente diritto ha provocato per leggera negligenza l'evento, la prestazione assicurativa è integralmente esigibile.

4 Se l'evento è stato provocato da una persona delle cui azioni risponde lo stipulante o l' avente diritto, l’impresa di assicurazione è tenuta a fornire la totalità della prestazione, purché lo stipulante o l'avente diritto non si sia reso colpevole di grave negligenza nella sorveglianza, nell’assunzione o nell’ammissione della pertinente persona.

5 In caso di violazione degli obblighi l’impresa di assicurazione è autorizzata a ridurre la sua prestazione in maniera corrispondente al grado di colpevolezza dello stipulante o dell'avente diritto, salvo che queste persone forniscano la prova che l’obbligo di fornire la prestazione sarebbe insorto anche in caso di adempimento di tali obblighi.

Art. 43 Luogo dell’adempimento

L’impresa di assicurazione deve adempiere i suoi obblighi contrattuali al domicilio svizzero dell'assicurato o dello stipulante. In caso di domicilio all’estero la sede dell’impresa di assicurazione vale quale luogo dell’adempimento.