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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

a. si è verificato un evento che determina l’obbligo di fornire prestazioni dell’impresa di assicurazione; e

b. il contratto non si estingue ai sensi dell’articolo 51 capoverso 1.

2 Il diritto di recesso si estingue due settimane dopo il versamento dell’indennità.

3 In caso di recesso del contratto il rapporto contrattuale cessa due settimane dopo che è pervenuto il recesso.

Art. 56 Recesso in caso di revoca dell’autorizzazione

Lo stipulante ha il diritto di recedere in ogni momento dal contratto in caso di revoca, alle imprese di assicurazione che partecipano al contratto di assicurazione, dell’autorizzazione a esercitare l’attività assicurativa ai sensi dell’articolo 61 della legge del 17 dicembre 20042 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

Sezione 3: Conseguenze dell’estinzione del contratto

Art. 57 Estensione della responsabilità

Se l'evento si è verificato durante la durata del contratto, la prestazione assicurativa è dovuta nel corso dei cinque anni successivi all’estinzione del contratto anche se l’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire la prestazione è insorto soltanto dopo l’estinzione del contratto.

Art. 58 Casi assicurati pendenti

1 Sono nulle le disposizioni contrattuali che autorizzano l’impresa di assicurazione a limitare o a sopprimere unilateralmente, quanto alla loro durata o alla loro entità, gli obblighi di prestazione esistenti all’estinzione del contratto, dopo il verificarsi dell'evento.

2 È fatta salva l’assicurazione individuale delle cure medico-sanitarie.

Capitolo 7: Esecuzione forzata

Art. 59 Fallimento dell’impresa di assicurazione

1 In caso di apertura del fallimento dell’impresa di assicurazione, il contratto si estingue otto settimane dopo la comunicazione dell’apertura del fallimento.

2 L’autorità di vigilanza provvede a un’informazione adeguata degli stipulanti.

2 RS 961.01