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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

Art. 60 Fallimento dello stipulante

1 In caso di apertura del fallimento dello stipulante il contratto sussiste e l’amministrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge relative all’estinzione del contratto.

2 Le pretese e le prestazioni provenienti dall’assicurazione di oggetti impignorabili (art. 92 della legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento) non rientrano nella massa fallimentare.

Art. 61 Pignoramento e sequestro

Se una cosa assicurata è pignorata o sequestrata, l’impresa di assicurazione che ne sia stata informata tempestivamente può effettuare validamente prestazioni al solo ufficio di esecuzione.

Art. 62 Estinzione del beneficio

1 Il beneficio si estingue con il pignoramento della pretesa assicurativa e con l’apertura del fallimento dello stipulante.

2 Esso è ripristinato con la cessazione del pignoramento o con la revoca del fallimento.

3 Se lo stipulante ha rinunciato anche alla revoca del beneficio, la pretesa assicurativa fondata sul beneficio non soggiace all’esecuzione forzata a vantaggio dei creditori dello stipulante.

Art. 63 Esclusione della realizzazione della pretesa assicurativa in via di

esecuzione o di fallimento4

Se i beneficiari sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, la pretesa assicurativa del beneficiario e quella dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all’esecuzione forzata a vantaggio dei creditori dello stipulante.

Art. 64 Diritto di subingresso

1 Se i beneficiari d’un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, essi gli subentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato nei suoi confronti un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, salvo che non rifiutino espressamente un tale subingresso.

2 I beneficiari sono tenuti a notificare all'impresa di assicurazione il trasferimento dell'assicurazione presentando un'attestazione dell'ufficio di esecuzione o dell'amministrazione del fallimento.

3 RS 281.1

4 Concerne solo il testo tedesco.