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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

Art. 108 Rinuncia all'eredità

Se il beneficiario è un avente diritto all'eredità, i suoi diritti nei confronti dell’impresa di assicurazione non sono pregiudicati se rinuncia all'eredità.

Art. 109 Partecipazione alle eccedenze

1 Se è stata pattuita una partecipazione alle eccedenze, il contratto deve in particolare disciplinare i seguenti punti:

a. le modalità di assegnazione delle eccedenze, in particolare delle quote che sono assegnate annualmente;

b. il momento della prima assegnazione di eccedenze;

c. la possibilità di assegnare le eccedenze anticipatamente o posticipatamente;

d. il genere di utilizzazione della quota assegnata annualmente;

e. le modalità di modifica del sistema delle eccedenze nel corso della durata del contratto;

f. l’eccedenza finale.

2 L’impresa di assicurazione è tenuta a informare annualmente lo stipulante in merito all’assegnazione e alla situazione della quota individuale di eccedenze. Ne devono in particolare risultare le basi di calcolo delle eccedenze e i principi di distribuzione.

3 L’impresa di assicurazione deve integrare la prestazione assicurativa maturata in caso di conversione o di riscatto come pure, se così convenuto, quella maturata in caso di decesso o di invalidità con una parte adeguata dell'eccedenza finale accumulata, commisurata alla durata trascorsa del contratto .

Art. 110 Estinzione anticipata del contratto

A prescindere dalla durata convenuta lo stipulante può recedere dal contratto dopo un anno.

Art. 111 Conversione

1 Se l’assicurazione ha un valore di conversione, lo stipulante può esigere che essa sia integralmente o parzialmente convertita in un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi. Il contratto può prevedere in merito un valore minimo.

2 Se il valore di conversione è inferiore al valore minimo previsto, l’impresa di assicurazione versa un’indennità adeguata allo stipulante.

3 Il modo di calcolo dell’indennità deve essere stabilito nelle basi contrattuali.

Art. 112 Riscatto

Se nel caso di un’assicurazione il verificarsi dell'evento è certo e se in caso di estinzione totale o parziale del contratto l’assicurazione ha un valore di riscatto, lo stipulante ne può esigere il pagamento.