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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

Art. 113 Valori di liquidazione

1 Le basi di determinazione del valore di riscatto e del valore di conversione approvate dall’autorità di vigilanza devono essere indicate nel contratto.

2 Il valore di riscatto deve essere comunicato annualmente allo stipulante, il valore di conversione su sua richiesta.

3 In caso di riscatto o di conversione, l’autorità di vigilanza deve verificare, su richiesta dello stipulante, l’esattezza dei valori stabiliti dall’impresa di assicurazione, compresa la quota di eccedenze attribuita.

Art. 114 Diritto di pegno e valore di riscatto

1 L’impresa di assicurazione può opporre alla persona avente il diritto di pegno tutte le eccezioni che le competono nei confronti dell'avente diritto.

2 Se il credito nei confronti dell’impresa di assicurazione è costituito in pegno, il diritto di pegno si estende al valore di riscatto.

Art. 115 Obbligo di informare nelle assicurazioni collettive

1 Nelle assicurazioni collettive nel settore dell'assicurazione sulla vita, lo stipulante è tenuto a informare l'assicurato sul contenuto essenziale del contratto, sulle sue modifiche ed estinzione.

2 L’impresa di assicurazione richiama per scritto lo stipulante su quest'obbligo e mette a sua disposizione, in forma appropriata, le informazioni necessarie.

Sezione 7: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

Art. 116 Effettivi chiusi

1 Se di principio l’impresa di assicurazione non aggiunge più contratti individuali all’effettivo di assicurati (effettivo chiuso), gli stipulanti appartenenti a questo effettivo hanno il diritto di concludere, al posto del contratto esistente, un contratto possibilmente equivalente in un effettivo aperto dell’impresa di assicurazione o di un’impresa di assicurazione appartenente al medesimo gruppo, purché l’impresa di assicurazione o l’impresa appartenente al gruppo abbia un corrispondente effettivo aperto.

2 L’impresa di assicurazione deve informare senza indugio gli stipulanti interessati in merito a questo diritto e alle coperture assicurative che presenta l’effettivo aperto.

3 In caso di passaggio dal vecchio al nuovo contratto sono determinanti, ai fini della classificazione relativa ai premi, l’età e lo stato di salute dello stipulante alla conclusione del contratto esistente.