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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

Art. 92 Copertura assicurativa insufficiente

1 Le prestazioni sono ridotte proporzionalmente se la somma assicurata non copre le pretese di più danneggiati.

2 L’impresa di assicurazione è liberata nei confronti degli altri danneggiati fino a concorrenza della prestazione di risarcimento che ha fornito involontariamente o in buona fede e che supera la pretesa proporzionale del danneggiato.

3 Se è intentata un’azione contro l’impresa di assicurazione, il giudice impartisce ai danneggiati che non partecipano al processo, su proposta di una delle parti attrici o d’ufficio, un termine per associarsi alla procedura. Il giudice informa i danneggiati in merito alle conseguenze che devono aspettarsi se non partecipano alla procedura.

4 Nella ripartizione della prestazione di risarcimento dovuta dall’impresa di assicurazione il giudice non prende in considerazione le persone che non hanno fatto valere tempestivamente le loro pretese.

Art. 93 Prestazioni pensionistiche

1 Se il valore in capitale di una rendita è superiore alla somma assicurata, la rendita è ridotta nella misura in cui il suo valore capitalizzato supera la somma assicurata.

2 L’impresa di assicurazione e l'assicurato sono esentati dall’obbligo di fornire garanzie in misura pari all’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire prestazioni.

Art. 94 Liquidazione dei sinistri

1 L’impresa di assicurazione è tenuta a presentare per scritto, entro tre mesi dalla notificazione di una pretesa di risarcimento:

a. un’offerta motivata, se l’obbligo di fornire la prestazione è incontestato e la pretesa è valutabile;

b. una presa di posizione motivata, se l’obbligo di fornire la prestazione è contestato o la pretesa non è ancora valutabile.

2 Se l’impresa di assicurazione non ottempera a questi obblighi, la persona che ha notificato la pretesa di risarcimento può impartirle un termine supplementare di quattro settimane.

3 Se questo termine trascorre infruttuoso si presume che l’obbligo di fornire la prestazione sussista in misura pari credito alla pretesa di risarcimento notificata. Sono fatte salve ulteriore pretese, segnatamente quelle consecutive alla mora del debitore.