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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine
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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto
Art. 99 Informazione nell'ambito di un avviso di sinistro
1 A ricezione di un avviso di sinistro, l’impresa di assicurazione che esercita l’assicurazione della protezione giuridica simultaneamente ad altri rami assicurativi e non ha trasferito a un’impresa giuridicamente autonoma la liquidazione dei sinistri informa senza indugio per scritto l'assicurato in merito al diritto di scelta di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettera b LSA8.
2 L’impresa di assicurazione deve chiedere la conferma scritta della ricezione di questa informazione.
Art. 100 Esonero dal segreto professionale
La convenzione secondo la quale l'assicurato si impegna ad esonerare il suo rappresentante dal segreto professionale nei confronti dell’impresa di assicurazione non è applicabile se sussiste un conflitto di interessi e se la trasmissione dell’informazione richiesta all’impresa di assicurazione può essere pregiudizievole per l'assicurato.
Art. 101 Procedura in caso di divergenza di opinioni
1 Il contratto deve prevedere una procedura arbitrale o una procedura analoga in caso di divergenza di opinioni tra l'assicurato e l’impresa di assicurazione in merito alle misure da prendere per liquidare l'evento.
2 Se rifiuta una prestazione a causa della mancanza di probabilità di successo della misura, l’impresa di assicurazione deve motivare senza indugio, per scritto, questa circostanza e informare l'assicurato della possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale.
3 Se il contratto non menziona la possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale o se l’impresa di assicurazione omette di informare l’assicurato nel momento in cui rifiuta di fornire la prestazione, il bisogno dell’assicurato di essere coperto dalla protezione giuridica è considerato riconosciuto.
4 Se l'assicurato avvia a sue spese una procedura contro la presa di posizione dell’impresa di assicurazione o contro il risultato della procedura arbitrale e tale procedura si conclude in maniera più vantaggiosa per l'assicurato, l’impresa di assicurazione assume nel quadro della copertura assicurativa i costi che ne risultano.
Art. 102 Patto su una quota della lite
L’impresa di assicurazione non può farsi promettere una parte dell’eventuale guadagno procurato all’assicurato.