Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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Art. 22 Recesso dal contratto collettivo
L’articolo 22 AP-LCA riprende il tenore dell’articolo 7 LCA. Sono state apportate soltanto modifiche di carattere linguistico; queste non comportano modifiche del contenuto normativo.
Art. 23 Mancato verificarsi delle conseguenze della violazione dell’obbligo di notificazione
L’articolo 23 AP-LCA, al pari dell’articolo 8 LCA, contiene ulteriori fattispecie dalla cui sussistenza o inesistenza può dipendere il verificarsi delle conseguenze giuridiche della violazione dell’obbligo di notificazione.
L’articolo 23 AP-LCA rinuncia tuttavia a riprendere una disposizione conforme all’articolo 8 numero 1 LCA, poiché con le conseguenze giuridiche stabilite in base al principio di causalità secondo gli articoli 18-21 AP-LCA si tiene già conto del nesso causale tra il fatto sottaciuto o inesattamente notificato e il verificarsi dell’evento.
Inoltre, l’avamprogetto non contiene più la disposizione secondo cui le conseguenze della violazione dell’obbligo di notificazione non si verificano se l’impresa di assicurazione ha rinunciato al diritto di recedere dal contratto (art. 8 n. 5 LCA). La rinuncia all’esercizio di questi diritti ha effetto esclusivamente nei confronti dell’impresa di assicurazione ed è quindi ammessa nel quadro delle disposizioni semimperative dell’articolo 23 AP-LCA, senza che sia necessario statuirla esplicitamente.
Capoverso 1
Secondo l’articolo 23 capoverso 1 AP-LCA le conseguenze giuridiche della violazione dell’obbligo di notificazione devono subentrare solo a condizione che la richiesta di informazioni rinvii in maniera chiara all’obbligo di notificazione e indichi le possibili conseguenze giuridiche della violazione del suddetto obbligo. In questo modo si garantisce che le gravi sanzioni degli articoli 18 seguenti AP-LCA siano applicate allo stipulante soltanto se questi è stato previamente informato in modo chiaro della portata dell’obbligo di notificazione e delle conseguenze della violazione di detto obbligo. Un mero rimando alla legge non soddisfa queste esigenze.
L’obbligo di indicare le conseguenze giuridiche decade a seguito della rinuncia a interrogare lo stipulante nei casi previsti dall’articolo 21 AP-LCA.
Capoverso 2
Secondo l’articolo 23 capoverso 2 lettera b AP-LCA e in conformità all’articolo 8 numero 2 LCA, se ha occasionato la reticenza, l’impresa di assicurazione non deve poter evocare la violazione dell’obbligo di notificazione, neppure dopo l’entrata in vigore della nuova legge. Occasiona reticenza ogni comportamento attivo o passivo dell’impresa di assicurazione che ha costituito la causa dell’omissione o la notificazione inesatta. Se fa condurre da un’altra persona le trattative in vista della conclusione del contratto o si fa rappresentare da un’altra persona alla conclusione del contratto, l’impresa di assicurazione deve rispondere, secondo l’articolo 69 capoverso 3 AP-LCA, del proprio comportamento e di quello dell’altra persona, a prescindere dalla natura del rapporto giuridico esistente tra la pertinente parte e l’altra persona.