Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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In particolare il comportamento di agenti che intervengono nella intermediazione o nella conclusione è assimilato a quello dell’impresa di assicurazione. L’articolo 23 capoverso 2 lettera c AP-LCA riprende – in forma ridotta, ma senza modifiche, il tenore dei numeri 3 e 4 dell’articolo 8 LCA, secondo cui non è ammesso invocare le conseguenze giuridiche della violazione dell’obbligo di notificazione se l’impresa di assicurazione conosceva o doveva conoscere la fattispecie di rischio sottaciuta o notificata in maniera inesatta. Se nell’ambito delle trattative o della conclusione del contratto fa intervenire un’altra persona, secondo l’articolo 69 capoverso 3 AP-LCA l’impresa di assicurazione deve tenere conto anche delle conoscenze di quest’ultima, a prescindere dalla natura del rapporto giuridico esistente tra la pertinente parte e l’altra persona.
L’articolo 23 capoverso 2 lettera d e l’articolo 23 capoverso 3 AP-LCA riprendono – con modifiche linguistiche – la disposizione dell’articolo 8 numero 6 LCA.
2.1.24 Sezione 4: Patti speciali
Art. 24 Garanzia di copertura provvisoria
Con la garanzia di copertura provvisoria si tiene conto dell’esigenza dello stipulante di ottenere la copertura assicurativa già prima della conclusione del contratto definitivo e in tal modo di colmare la lacuna nella copertura durante le trattative del contratto. La garanzia di copertura provvisoria è un contratto d'assicurazione autonomo sottoposto alla LCA. Malgrado sia ampiamente applicata nella prassi, detta garanzia non è mai stata inclusa nella legge. L’articolo 24 AP-LCA pone rimedio a questa situazione.
Capoverso 1
La garanzia di copertura provvisoria è sempre conclusa in vista di un contratto principale. Al fine di soddisfare l’esigenza pratica di concludere rapidamente e senza lungaggini burocratiche il contratto d'assicurazione, l’articolo 24 capoverso 1 AP-LCA stabilisce che per fondare l’obbligo di prestazione di un’impresa di assicurazione basta che le parti si accordino sulla persona che deve determinare i rischi assicurati e sulle modalità di determinazione di tali rischi come pure sul volume della copertura assicurativa (l’art. 27 CC1 costituisce il limite della determinazione soggettiva). A ciò si limita anche l’obbligo di informare preliminare al contratto dell’impresa di assicurazione.
Le condizioni generali di assicurazione costituiscono parte integrante del contratto sulla garanzia di copertura provvisoria, se ciò è stato convenuto. Nei contratti conclusi con consumatori l’integrazione delle condizioni generali va, in linea di principio,
1 Codice civile svizzero del 10.12.1907 (RS 210)